Revocatoria fallimentare – Art 67 comma 1 n.1 L.F. – proporzionalità tra le prestazioni – verifica – criteri – obbligazioni dedotte nel contratto. Revocatoria fallimentare – art 67, comma 2- scientia decoctionis – onere prova – curatore

La proporzionalita’ tra le prestazioni delle parti ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, dev’essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che l’inadempimento e’ accadimento successivo all’accordo delle parti ed estraneo all’assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi. Nell’ipotesi di cui alla L.F., articolo 67, comma 2, l’onere di provare la scientia decoctionis da parte del contraente in bonis grava sul curatore, e che non esiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito. (Cassazione civile, sentenza n. 14584 del 13 Luglio 2015)

Concorrenza sleale – condanna generica al risarcimento dei danni – situazione di concorrenza potenziale – sufficienza

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni per concorrenza sleale non si richiede che un danno sia stato già prodotto in relazione ad una attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale . Quest’ultima è ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell’attività imprenditoriale concorrente (purchè nei termini di rilevante probabilità), sia nell’ipotesi di attività preparatorie all’esercizio dell’impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all’attività produttiva (Cassazione civile, sentenza n. 10643 del 22 maggio 2015)

Curatore fallimentare/commercialista – risarcimento per danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attività di ausiliare di giustizia – copertura assicurazione per responsabilità civile – sussiste

Qualora il curatore fallimentare, commercialista, sia responsabile, ai sensi del combinato disposto della L.F., articolo 38, comma 1, ed articolo 2043 c.c., del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attivita’ di ausiliare di giustizia, l’assicuratore della responsabilita’ civile per la sua attivita’ professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che l’attivita’ di curatore fallimentare rientra tra le possibili attivita’ professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce la sua attivita’ professionale nell’ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (articoli 2227 e 2230 c.c.) relative al contratto di prestazione d’opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando nell’ambito di tale attivita’ espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d’ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri. (Cassazione civile , sentenza n. 12872 del 22 giugno 2015)

Responsabilità da prodotto difettoso – natura presunta – dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto – necessità

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; sicchè grava sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto’ e danno, bensì tra difetto e danno. Solo a seguito del raggiungimento di tale prova, viene a gravare sul produttore la dimostrazione della causa liberatoria insita nel fatto che il difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia ( Cassazione civile, sentenza n.13225 del 26 Giugno 2015)

Contratto di assicurazione – condizioni generali di contratto – clausola compromissoria – meccanismo di corresponsione degli onorari degli arbitri indipendente dall’esito della controversia – vessatorietà – condizioni.

La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri (correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall’esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell’arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi vessatoria, avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorali degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all’arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell’assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell’assicurato. ( Cassazione civile, sentenza 30 giugno 2015 n. 13312)

Riscossione canoni di locazione di un bene ereditario. Accettazione tacita d’eredita’ ai sensi dell’art 476 c.c.. Sussiste

L’accettazione tacita di eredita’, che si ha quando il chiamato all’eredita’ compie un atto che presuppone la sua volonta’ di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualita’ di erede, puo’ essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volonta’ di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volonta’ di accettare. La riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell’eredita’, ai sensi dell’articolo 476 c.c. ( Corte di Cassazione, sentenza n.11823 in data 8 Giugno 2015)

Norme di regolamento di condominio di natura contrattuale – deroga o integrazione della disciplina legale – attribuzione al concetto di decoro architettonico di una definizione piu’ rigorosa di quella accolta dall’articolo 1120 c.c. – ammissibile

 

In materia di condominio di edifici, l’autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell’interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprieta’, senza che rilevi che l’esercizio del diritto individuale su di esse si rifletta o meno sulle strutture o sulle parti comuni. Ne discende che legittimamente le norme di un regolamento di condominio – aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall’unico originario proprietario dell’edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini- possono derogare od integrare la disciplina legale ed in particolare possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione piu’ rigorosa di quella accolta dall’articolo 1120 c.c., estendendo il divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva (Cassazione civile, sentenza n. 12582 del 17 Giugno 2015)