Riconoscimento dei vizi della cosa venduta – necessità forma determinata – non sussiste.

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini non e’ soggetto ad una forma determinata e puo’ esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche’ univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessita’ che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilita’ o l’assunzione di obblighi (Cassazione civile, ordinanza n. 20811 del 15 Ottobre 2015)

Riconoscimento dei vizi della cosa venduta – necessità forma determinata – non sussiste.

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini non e’ soggetto ad una forma determinata e puo’ esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche’ univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessita’ che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilita’ o l’assunzione di obblighi ( Cassazione civile, ordinanza n. 20811 del 15 Ottobre 2015)

Distinzione tra cosa viziata o priva di qualita’ promesse – criterio – diversità radicale della cosa data rispetto a quella dovuta.

Il criterio di distinzione tra cosa viziata o priva di qualita’ promesse, puo’ essere colto nella considerazione che si ha diversita’ radicale della cosa data rispetto a quella dovuta quando tale diversita’ e’ di importanza fondamentale e determinante nell’economia del contratto, sia perche’ la cosa appartiene ad un genere del tutto diverso, sia in quanto essa si presenta priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente ( Cassazione civile, ordinanza 15 ottobre 2015 n. 20809)

Donazione indiretta – elargizione liberalita’ – modalita’ attuative

La donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalita’ che viene attuata, anziche’ con il negozio tipico descritto nell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli e’ proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalita’ medesima (Cassazione civile, sentenza nr 21449 del 21 Ottobre 2015)

Giudizio di divisione – spese attinenti al comune interesse dei condividenti e spese conseguenti all’ingiustificato comportamento della parte – trattamento.

Le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente appressamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell’ingiustificato comportamento della parte. (Cassazione civile, ordinanza 20 Ottobre 2015, nr 21184).

Mediatore obbligo di svolgere specifiche indagini di natura tecnico-giuridica – difetto di incarico specifico – insussistenza. Mediazione – obbligo di corretta informazione – articolazione: obbligo comunicazione circostanze note relative a valutazione e sicurezza affare; divieto di fornire informazioni non veritiere o su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato.

 

L’art. 1759, 1° comma, c.c., laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla sua conclusione, deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché al lume della disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989, attuativa della Direttiva CE 2006/123, che ha posto in risalto la natura professionale dell’attività del mediatore, subordinandone l’esercizio all’iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all’iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6).

Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico-giuridica (come l’accertamento della regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile oggetto del trasferimento), al fine di individuare circostanze rilevanti circa la conclusione dell’affare a lui non note, è gravato, tuttavia, di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente (Cassazione civile, sentenza n. 18140 del 16 settembre 2015)

Inadempimento contrattuale di societa’ di capitali – responsabilita’ risarcitoria degli amministratori – prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente – necessità.Bilancio contenente indicazioni inveritiere – amministratore che ha concorso alla formazione del bilancio falso – risarcimento danno onere della prova.

Nel caso di inadempimento contrattuale di una societa’ di capitali, la responsabilita’ risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualita’, ma implica, secondo la previsione dell’articolo 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.

In ipotesi di bilancio contenente indicazioni inveritiere, che si assumano avere causato l’affidamento del terzo circa la solidita’ economico-finanziaria della societa’ e la decisione del medesimo di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l’amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso e’ onerato di provare non soltanto tale falsita’, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell’inadempimento della societa’. (Cassazione civile, sentenza n. 17794, 8 settembre 2015)