Fideiussione – liberazione dalla garanzia – elementi – onere della prova. Apertura di credito in conto corrente – peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore tale da metterne a repentaglio la solvibilità’- obbligo della banca di avvalersi degli strumenti di autotutela

Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c., ha l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioe’ che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

Se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilita’ del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, e’ tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’articolo 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformita’ ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volonta’ di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia. (Cassazione civile, ordinanza n. 2132 del 3 Febbraio 2016)

Incasso assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità’ – persona diversa dal beneficiario del titolo – responsabilita’ banca – natura contrattuale. Pagamento assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso – liberazione della banca in buona fede dall’originaria obbligazione – esclusione

La responsabilita’ della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’articolo 43 legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si’ che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformita’ alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
L’articolo 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (articolo 1189 cod. civ.). Ne consegue che, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non e’ liberata dall’originaria obbligazione finche’ non paghi al prenditore esattamente individuato, e cio’ a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege”

(Cassazione civile, sentenza n.1754 del 29 Gennaio 2016)

Controversie tra privati o tra privati e PA – verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà’- giurisdizione del giudice ordinario

Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprieta’: e in tali controversie le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario (Cassazione civile SSUU sentenza n. 2950 del 16 Febbraio 2016)

Condominio – legittimazione ad impugnare delibera assembleare.

In tema di condominio la legittimazione ad impugnare una delibera assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonche’ ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullita’) e ognuno puo’ esercitare l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore, senza necessita’ di chiamare in causa gli altri. Se la decisione viene resa nei confronti di piu’ condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, però tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiche’ per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualita’ di giudicati contrastanti, con l’affermazione della legittimita’ della delibera per alcuni e della sua invalidita’ per altri. (Cassazione civile, sentenza n. 2859 del 12 Febbraio 2016)

Debitore – possesso dell’originale del titolo di credito – presunzione juris tantum di pagamento

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non e’ avvenuto e che il possesso del titolo e’ dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dal Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, articolo 45, comma 1, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore (Sentenza n.1076 della Corte di Cassazione del 21 Gennaio 2016)