Cassazione Civile Ordinanza , 15 gennaio 2018, n. 711

CASSAZIONE CIVILE

ORDINANZA, 15 gennaio 2018, n. 711

(…omissis…)

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Gli odierni ricorrenti incidentali convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, (OMISSIS) e (OMISSIS), premettendo che erano eredi legittimi del defunto (OMISSIS), deceduto in data (OMISSIS), chiedendo accertarsi la nullita’ e falsita’ del testamento olografo del (OMISSIS) con il quale aveva nominato i convenuti unici eredi in relazione alle somme di denaro investite presso (OMISSIS) da (OMISSIS), con la conseguente condanna alla restituzione delle somme in questione.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito con la sentenza n. 2756/2013 del 3 dicembre 2013, all’esito dell’espletamento di una CTU grafologica, accoglieva la domanda e dichiarava la nullita’ del testamento in quanto apocrifo, condannando i convenuti alla restituzione della somma di Euro 1.199.582,99, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria a far data dal 6 dicembre 2006, dichiarando inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2968 del 22 dicembre 2015, rigettava i restanti motivi di appello, accogliendo unicamente quello concernente la decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire, che individuava nella data della domanda.
In dettaglio, escludeva che fosse necessario proporre istanza di verificazione, dovendosi aderire alla tesi che ritiene che l’accertamento dell’inesistenza dell’atto, come in caso di testamento apocrifo, soggiace allo stesso regime probatorio di cui alla nullita’ ex articolo 606 c.c., sicche’ all’erede legittimo basta disconoscere l’autenticita’ del testamento, essendo invece onere dell’erede testamentario avanzare istanza di verificazione.
In merito alla doglianza concernente l’espletamento della CTU grafologica solo su di una fotocopia, rilevava che dalla relazione d’ufficio emergeva piuttosto che l’esame fosse stato esperito sull’originale presso lo studio del notaio che ne aveva curato la pubblicazione.
Infine, ritenuto generico il motivo di appello concernente le contestazioni alle conclusioni della perizia contabile, riteneva meritevole di accoglimento il motivo di appello riguardante la concreta individuazione della data di decorrenza degli interessi legali sull’obbligazione restitutoria degli appellanti, osservando che in applicazione della presunzione di buona fede, non era stata offerta la prova della mala fede degli accipientes alla data in cui era stato effettuato il prelievo (dicembre 2006), essendo stata anche esclusa la loro responsabilita’ in sede penale per la falsificazione del testamento.
Gli interessi andavano quindi calcolati a partire dalla domanda, dovendosi altresi’ escludere il diritto al maggior danno da svalutazione, che presuppone la antigiuridicita’ della condotta, non solo sul piano oggettivo, ma anche sul piano soggettivo.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quale procuratore generale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli ultimi tre quali eredi di (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 214 e 216 c.p.c., nonche’ la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia su di un punto decisivo per la controversia.
Si sostiene che la sentenza gravata avrebbe omesso di fare corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 12307/2015, in quanto sarebbe stato necessario proporre da parte degli eredi legittimi una espressa domanda di accertamento negativo della validita’ del testamento, con l’assunzione del conseguente onere probatorio.
Inoltre, avrebbe omesso di fornire risposta ad un punto decisivo della controversia, che aveva costituito anche oggetto di uno specifico motivo di appello, in merito all’inammissibilita’ delle domande attoree, stante il mancato disconoscimento del testamento quale presupposto prescritto dall’articolo 214 c.p.c..

Il motivo e’ infondato.
Ed, invero deve innanzi tutto richiamarsi il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel precedente citato, al quale questa Corte intende assicurare continuita’, per il quale la parte che contesti l’autenticita’ del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Orbene, proprio alla luce di tale affermazione appare evidente l’intrinseca contraddittorieta’ che connota il motivo in esame tra le considerazioni svolte nella prima parte e quelle con le quali invece si denunzia l’omessa pronuncia su di un punto decisivo. Ed, infatti, l’intervento delle Sezioni Unite ha inteso escludere la necessita’ di fare applicazione, in caso di impugnativa testamentaria per falsita’, della previsioni in tema di disconoscimento, ritenendo che si tratta di una ordinaria azione di invalidita’ negoziale, che pone l’onere della prova della non autenticita’ del testamento in capo all’attore.
Ebbene, se tale principio e’ condiviso nella prima parte del motivo, appare evidentemente contraddittorio invocare nella seconda parte la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 214 c.p.c. e ss., che appunto non possono spiegare alcuna rilevanza nella fattispecie.
Tornando poi alla doglianza circa la correttezza dell’applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite, deve ritenersi che la doglianza sia infondata, emergendo che la sentenza impugnata, pur con qualche lieve imprecisione, inidonea pero’ ad inficiare la validita’ della soluzione alla quale e’ pervenuta, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto cosi’ come manifestati da questa Corte.
In primo luogo risulta evidente, alla luce del tenore delle stesse conclusioni dell’atto di citazione, cosi’ come riportate dagli stessi ricorrenti, che gli attori hanno proposto una domanda di nullita’ del testamento per apocrifia, con la conseguenza che correttamente il Tribunale, con sentenza confermata in parte qua dalla Corte distrettuale, ha dichiarato la falsita’ del testamento asseritamente olografo del (OMISSIS).
Quanto, invece, al riparto dell’onere probatorio, risulta che la decisione dei giudici di merito, lungi dall’affidarsi alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova, ed in particolare, alle conseguenze scaturenti dalla mancata presentazione dell’istanza di verificazione, ha deciso la causa prescindendo in toto dal procedimento incidentale di cui all’articolo 216 c.p.c., provvedendo ad istruire la domanda di nullita’, cosi’ come proposta in citazione, disponendo all’uopo l’espletamento di una CTU, alle cui risultanze si e’ ritenuto di aderire al fine di affermare l’invalidita’ dell’atto mortis causa.
Ne consegue che la sentenza ha provveduto a tale declaratoria sulla scorta della valutazione del complessivo materiale probatorio, ed in primis fondandosi sulle risultanze della CTU. Ed, invero se appare scorretta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui, a fronte della domanda proposta dagli attori, sarebbe stato onere degli appellanti (eredi testamentari) proporre istanza di verificazione (dovendosi ritenere esclusa alla luce dell’intervento di questa Corte del 2015 la risolubilita’ delle controversie in materia di impugnativa testamentaria in base alle regole processuali di cui al giudizio di verificazione, secondo la logica del disconoscimento della scrittura privata), tuttavia l’inesattezza di tale argomentazione, non inficia la correttezza dell’iter procedimentale in concreto seguito che lungi dall’essersi conformato alle regole di cui all’articolo 214 c.p.c. e ss., ha assicurato che l’accertamento della nullita’ avvenisse secondo le ordinarie regole di riparto dell’onere probatorio, consentendo quindi di addivenire all’accertamento della nullita’ sulla base dell’istruttoria svolta, ed in particolare alla luce degli esiti della CTU.

Del pari infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 115 c.p.c., in relazione alla nullita’ dell’espletata CTU.
Si deduce che erroneamente e’ stato rigettato il terzo motivo di appello con il quale si denunziava la invalidita’ della CTU perche’ l’ausiliare non aveva esaminato il testamento in originale.
A tal riguardo la Corte distrettuale ha invece evidenziato che il consulente d’ufficio aveva esaminato l’originale presso lo studio del notaio che ne aveva curato la pubblicazione, ma a detta dei ricorrenti tale affermazione non risulterebbe idonea a consentire il separamento delle doglianze mosse con l’atto di appello.
A tal fine si richiama la giurisprudenza di questa Corte che ritiene necessario che la CTU grafologica debba necessariamente compiersi sull’originale, laddove nel caso di specie non risultava agli atti proprio l’originale della scheda testamentaria.
Il motivo e’ evidentemente destituito di fondamento.
La censura si fonda sull’erroneo presupposto secondo cui lo svolgimento delle operazioni grafologiche sull’originale presupponga che il testamento in originale sia a sua volta stato prodotto in originale, non essendo a tal fine sufficiente che il perito d’ufficio abbia potuto compiere le proprie indagini mediante il riscontro diretto dell’originale stesso.
A tal fine appare confacente il richiamo a quanto di recente affermato da questa Corte (Cass. n. 14755/2016), la quale nel fare riferimento alla precedente giurisprudenza in materia, ha rigettato un analogo motivo di ricorso, con il quale si contestava che la perizia d’ufficio non era stata effettuata sull’originale del testamento.
Nel ribadire il principio per il quale (cfr. Cass. n. 1831/00) il giudizio di verificazione deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento (conf. Cass. n. 6022/07), poiche’, e proprio in relazione all’accertamento dell’autenticita’ del testamento (cfr. Cass. n. 1903/09), soltanto sull’originale possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarita’ consente di risalire, con elevato grado di probabilita’, al reale autore della sottoscrizione, ha osservato che non e’ necessario che tutte le operazioni debbano sempre svolgersi sugli originali, essendo sufficiente che a monte l’ausiliare abbia verificato sull’originale i dati che reputi necessari, ben potendo il prosieguo delle operazioni svolgersi su eventuali copie o scansioni.
Ne consegue che ai fini della validita’ della CTU e’ sufficiente che il perito abbia potuto avere diretta visione dell’originale, riscontrando quei dati essenziali per l’accertamento dell’autenticita’ della grafia (come ad esempio l’incidenza pressoria sul foglio della penna), che le copie di norma non consentono, e cio’ a prescindere dal fatto che l’originale sia stato prodotto da una delle parti, soprattutto laddove l’originale si trovi presso un pubblico depositario che garantisce appunto, anche in funzione del ruolo ricoperto, la genuinita’ dell’atto conservato.
Il ricorso principale deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso incidentale denunzia la violazione dell’articolo 132 c.p.c., con il difetto di motivazione e con la conseguente nullita’ del procedimento e della sentenza.
Si rileva che in relazione all’appello si era dedotta l’inammissibilita’ dello stesso per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 342 c.p.c., ma che la Corte d’Appello non ha motivato in alcun modo in merito al mancato accoglimento di tale eccezione.
Orbene, considerato che viene dedotta la nullita’ della decisione per l’omessa motivazione in merito all’eccezione de qua, deve farsi riferimento all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che a seguito della riforma del 2012 ha ritenuto che l’obbligo di motivazione sia ridotto al cd. minimo costituzionale (Cass. SS.UU. nn. 803 ed 8054 del 2014), cosi’ che la disamina e l’accoglimento del primo motivo dell’appello principale equivalgono ad un, quanto meno, implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ de qua, avendo quindi ritenuto, anche con la precisa indicazione delle circostanze addotte dagli appellanti al fine di individuare una diversa data di decorrenza degli interessi, che il motivo contenesse una specifica indicazione delle ragioni idonee a confutare la correttezza della soluzione del Tribunale in parte qua.
Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia invece la violazione falsa applicazione degli articoli 1189 e 2033 c.c., e articolo 1224 c.c., comma 2, nonche’ motivazione carente ed illogica ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La censura investe la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha individuato la diversa decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire da parte dei ricorrenti principali, non piu’ in quella del ritiro delle somme, bensi’ in quella della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, essendosi altresi’ escluso che potesse essere attribuito il riconoscimento del maggior danno, determinato dal Tribunale in misura pari alla rivalutazione monetaria, in quanto la presunzione di buona fede, non vinta da parte degli attori, escludeva altresi’ che fosse richiedibile il danno di cui all’articolo 1224 c.c., comma 2, che parimenti richiede l’elemento soggettivo della responsabilita’.
Il motivo e’ innanzi tutto inammissibile nella parte in cui lamenta la carenza o illogicita’ della motivazione, facendo evidentemente riferimento alla non piu’ applicabile formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre risulta del pari inammissibile laddove denunzia l’omessa disamina del fatto decisivo, omettendo pero’ di indicare qual specifico fatto sia stato trascurato da parte del giudice di appello.
Passando quindi alla violazione dell’articolo 2033 c.c., la censura che investe il mancato rilievo della mala fede degli accipientes si risolve in una contestazione evidentemente di merito, investendo un apprezzamento dei fatti riservato esclusivamente al giudice di merito (e cio’ anche a tacere del fatto che, attesa la mancata affermazione anche in sede penale della riconducibilita’ della falsificazione del testamento ai (OMISSIS), si pretende nel motivo di poter evincere la prova della loro mala fede o dal solo fatto di avere riscosso le somme condotta alla quale i convenuti erano in apparenza legittimati atteso il tenore del testamento poi rivelatosi falso, occorrendo quindi provare la loro consapevolezza della falsita’ – ovvero da comportamenti successivi alla notifica dell’atto di citazione, posti in essere quindi in epoca successiva al momento a decorrere dal quale e’ stata riconosciuta la debenza degli interessi sulle somme da restituire).

Appare invece meritevole di accoglimento la doglianza concernente il mancato riconoscimento del maggior danno.
Infatti, l’affermazione del giudice di appello secondo cui sarebbe stato necessario dimostrare il profilo soggettivo della condotta antigiuridica, si scontra con i principi affermati da questa Corte, che ha appunto precisato che (cfr. Cass. n. 13353/1999) in tema di indebito oggettivo il diritto del creditore agli interessi di cui all’articolo 2033 c.c., non esclude il risarcimento del maggior danno ex articolo 1224 c.c., comma 2, a prescindere dalla buona o mala fede dell’accipiens che, ai fini dell’articolo 2033 c.c., rileva solo in ordine alla decorrenza di interessi e frutti ma non ai fini della loro sussistenza.
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio al giudice del merito che si atterra’ nella decisione ai principi affermati da Cass. S.U. n. 19499/2008, in tema di riconoscimento del maggior danno e di criteri di determinazione.
La determinazione in ordine alle spese del presente giudizio e’ rimessa al giudice del rinvio che si individua in una diversa sezione della Corte d’Appello di Venezia.
Poiche’ il ricorso principale e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.