Cassazione civile, ordinanza 16 gennaio 2018, n. 869

CASSAZIONE CIVILE

Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 869

(…omissis…)

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 28 maggio 2013, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1998 del 2009, e nei confronti di (OMISSIS) s.a.s., e, per l’effetto, ha confermato la condanna dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento dell’importo di Euro 2.625 oltre interessi legali dal 3 novembre 2006 e IVA, a titolo di provvigione per l’attivita’ di intermediazione immobiliare svolta dallo (OMISSIS) con riferimento alla vendita dell’immobile sito in (OMISSIS).

Ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS) per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) sas. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato.

1.2. Con il primo motivo e’ denunciata violazione degli articoli 112, 163 e 183 c.p.c., e L. n. 36 del 1989, articolo 6, e si contesta che la Corte d’appello ha accolto la domanda di pagamento del compenso della mediazione nonostante l’iscrizione al ruolo degli agenti mediatori dell’Agenzia (OMISSIS) sas, ovvero del legale rappresentante e degli agenti, non fosse stata allegata ne’ in citazione, ne’ nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6.

1.3. La doglianza e’ infondata.

In quanto condizione dell’azione ed elemento costitutivo della domanda, l’iscrizione al ruolo degli agenti mediatori del soggetto che agisca per il pagamento del compenso della mediazione e’ oggetto di verifica da parte del giudice a prescindere dall’allegazione. Simmetricamente, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti (pag. 10 del ricorso), il difetto dell’iscrizione e’ rilevabile d’ufficio.

Trattandosi, dunque, di valutazione dell’esistenza di un elemento costitutivo della domanda, che il giudice e’ tenuto ad accertare d’ufficio, neppure e’ configurabile la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il secondo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 1755 c.c., e si contesta la mancata valutazione, da parte della Corte d’appello, dell’esistenza del nesso di causalita’ tra l’attivita’ svolta dall’Agenzia (OMISSIS) e la conclusione dell’affare, e tale nesso doveva in realta’ escludersi. Il contatto provocato dall’Agenzia non era andato a buon fine, essendo la proposta d’acquisto dell’immobile di proprieta’ dei sigg. (OMISSIS)- (OMISSIS) subordinata alla condizione non realizzata che il potenziale acquirente ottenesse un mutuo.

Soltanto successivamente, a seguito dell’intervento di altra agenzia di mediazione, l’affare fu concluso con variazioni quanto all’oggetto della vendita (appartamento e lastrico solare) e ai soggetti acquirenti (era intervenuta anche la figlia degli originari promissari acquirenti).

2.1. La doglianza e’ infondata.

La giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice afferma che, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non e’ richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attivita’ svolta dal mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, cosi’ da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalita’ adeguata (ex plurimis, Cass. 09/12/2014, n. 25851; Cass. 20/12/2005, n. 28231).

Diversamente da quanto assumono i ricorrenti, l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per se’ il nesso di causalita’ tra l’attivita’ del primo e la conclusione dell’affare, e le parziali variazioni oggettive e soggettive non hanno inciso sull’identita’ dell’affare, mentre e’ chiaro che l’apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito non e’ censurabile sotto il profilo della violazione di legge.

Con il terzo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 1758 cod. civ. e si contesta che la Corte d’appello, pur avendo preso atto dell’intervento di un secondo mediatore, abbia riconosciuto l’intera provvigione all’Agenzia (OMISSIS).

3.1. La doglianza e’ inammissibile.

La questione della mancata applicazione dell’articolo 1758 c.c., non risulta trattata dalla Corte d’appello, e i ricorrenti non dimostrano di averla prospettata in sede di merito, sicche’ costituisce questione nuova, come tale inammissibile (ex plurimis, Cass. 18/10/2013, n. 23675).

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.