Doni tra fidanzati: vere e proprie donazioni ?

I doni tra fidanzati, di cui all’articolo 80 c.c., non essendo equiparabili ne’ alle liberalita’ in occasione di servizi, ne’ alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, ne’ alle liberalita’ d’uso, costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice e possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette.

Cassazione civile, Ordinanza n. 29980/2021.

Il diritto alla corresponsione del contributo per il mantenimento dei figli sussiste finché non interviene la modifica del provvedimento che ne dichiara l’obbligo.

La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi ma meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale. Il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di questo provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cassazione civile, Ordinanza,17 febbraio 2021 n. 4224)

La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione non riguarda anche l’azione di accertamento della comunione “de residuo”

La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all’art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non concerne anche l’azione di accertamento della comunione “de residuo” proposta dall’ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, visto che questa comunione si costituisce solo su alcuni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento (Cassazione civile, Ordinanza 19 febbraio 2021 n. 4492).

Spese medico/scolastiche straordinarie poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi in sede giudiziale certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, in sede giudiziale, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto. Di conseguenza il genitore che abbia anticipato queste spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. (Cassazione civile, ordinanza 15 Febbraio 2021 n. 3835)

Assegno divorzile e sperequazione tra i redditi dei coniugi

Nel giudizio sull’assegno divorzile il Giudice di merito, è tenuto a valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi.
Nel caso in cui accerti la sperequazione tra i redditi degli stessi, il Giudice ha il compito di verificare se questa sia riconducibile a scelte di vita comune, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, “nell’accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” . (Cassazione civile, sentenza 28 gennaio 2021, n. 1786.)

L’impresa familiare ha carattere “residuale”

L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230-bis codice civile ha carattere residuale in quanto mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) che non rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione ed a confinare in un’area limitata il lavoro familiare gratuito. (Cassazione civile, Sentenza 15 giugno 2020, n. 11533).

Inclusione “forfettaria” delle spese straordinarie nell’ammontare dell’assegno per il mantenimento dei figli: effetti.

L’ inclusione delle spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento e arrecare pregiudizio alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. (Cassazione civile, Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1562)

L’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive si fonda anche sulla capacità del medesimo richiedente di procurarsi i propri mezzi di sostentamento

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive si fonda anche sulla capacità del medesimo richiedente di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali e non sulle occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro. (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 febbraio 2020, n.3661)