Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva

Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, immediatamente, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.( Cassazione civile, Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22629.)

L’ opposizione al decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore

L’opposizione al decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. La sentenza che decide il giudizio deve conseguentemente accogliere la domanda del creditore istante, rigettando l’opposizione, ogni qualvolta i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono in quello, successivo, della decisione (Cassazione civile, Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15224).

Se il credito per cui si procede e’ solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, non e’ consentita, la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale

Se il credito per cui si procede e’ solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attivita’ professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non e’ consentita, ai sensi dell’articolo 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale (Corte di Cassazione, Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8201)

Nel caso di costituzione di ipoteca sui beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore può fare espropriare il bene ipotecato nel caso di inadempimento del debitore

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore. Ai fini dell’esercizio di questo diritto deve notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest’ultimo la “res” del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata (Cassazione civile, Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7249)

L’opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione.

L’opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si verifichi lo spostamento della competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l’ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus” (Cassazione civile sentenza n. 6091, 4 marzo 2020).

ipoteca – terzo datore – terzo acquirente immobile ipotecato – obbligati in solido con debitore principale e con fideiussore – esclusione

Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell’immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d’inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all’azione esecutiva del creditore sull’immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell’immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l’ipoteca, sono surrogati “ex lege” nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c. (Corte di Cassazione, Ordinanza 24.09 2019, n. 23648).

decreto ingiuntivo avverso società persone – onere opposizione – ciascun socio – sussiste

Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Ciascun socio, pertanto, ha l’onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l’intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione. (Cassazione civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15877)

fatture commerciali – decreto ingiuntivo – prove idonee; fatture commerciali- piena prova credito- giudizio opposizione – esclusione

Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno questo valore solo nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio. (Cassazione civile, Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14473)

fallimento -imprenditore commerciale -stato di insolvenza – situazione d’impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni

Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cassazione civile, ordinanza 10 Giugno n. 15572).

espropriazione forzata immobiliare – richiesta certificazione attestante titolarità diritto di proprietà sulla base serie continua di trascrizioni – necessità – sussiste

Nell’espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell’esecuzione, ai fini della vendita forzata, deve chiedere la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d’idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. (Cassazione civile, sentenza 11 Giugno 15597 )