Debitore – possesso dell’originale del titolo di credito – presunzione juris tantum di pagamento

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale “juris tantum” di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non e’ avvenuto e che il possesso del titolo e’ dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dal Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, articolo 45, comma 1, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore (Sentenza n.1076 della Corte di Cassazione del 21 Gennaio 2016)

Fallimento – Domanda curatela fallimentare per riscossione credito – domanda riconvenzionale per un controcredito – accertamento degli stessi da parte del giudice di merito – dichiarazione di compensazione.

In tema di compensazione, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia contrapposta domanda riconvenzionale riguardante un controcredito, il giudice di merito, accertati gli stessi, e’ tenuto a dichiarare la compensazione, ove richiesta, dei reciproci debiti e sino alla loro concorrenza. Tale conclusione deriva dall’applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 56, (cosiddetta legge fallimentare), la cui ratio e’ di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare, dal rispetto della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (articolo 112 c.p.c.), dal fatto che la compensazione si configura come conseguenza della pronuncia sulla domanda riconvenzionale. Per contro, non potra’ pronunziarsi sentenza di condanna del fallimento al pagamento del debito nella misura corrispondente all’eventuale eccedenza del credito verso il fallito, perche’ questa deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento (Cassazione civile, sentenza n. 21784 del 27 Ottobre 2015)

Contratto autonomo di garanzia – elemento distintivo rispetto alla fideiussione – assenza accessorietà

Il carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è costituito dall’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall’art. 1945 cod. civ., e dalla conseguente preclusione della legittimazione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché della proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento da quest’ultimo effettuato. (Cassazione civile, sentenza n. 16213 del 31 Luglio 2015)

Giudizio di opposizione allo stato passivo – principio dispositivo – operatività. Documentazione depositata in sede di verifica del passivo – onere a carico creditore di produrla nuovamente nel giudizio di opposizione – sussistenza.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo e’ regolato dal principio dispositivo, sicche’ al creditore, la cui domanda L.F., ex articolo 93, sia stata respinta dal giudice delegato, e’ fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento L.F., ex articolo 99, la documentazione gia’ depositata in sede di verifica del passivo, che non puo’ essere acquisita “ex officio (Cassazione civile, sentenza n.15563 del 24 Luglio 2015)

Revocatoria fallimentare – Art 67 comma 1 n.1 L.F. – proporzionalità tra le prestazioni – verifica – criteri – obbligazioni dedotte nel contratto. Revocatoria fallimentare – art 67, comma 2- scientia decoctionis – onere prova – curatore

La proporzionalita’ tra le prestazioni delle parti ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, dev’essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che l’inadempimento e’ accadimento successivo all’accordo delle parti ed estraneo all’assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi. Nell’ipotesi di cui alla L.F., articolo 67, comma 2, l’onere di provare la scientia decoctionis da parte del contraente in bonis grava sul curatore, e che non esiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito. (Cassazione civile, sentenza n. 14584 del 13 Luglio 2015)

Espropriazione immobiliare – termine per versamento saldo prezzo da parte aggiudicatario – perentorio e non prorogabile

Nell’espropriazione immobiliare il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito va reputato perentorio e non prorogabile, tanto ricavandosi dalla necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, quale appunto il termine di versamento dei prezzo: immutabilità di decisiva importanza nelle determinazioni dei potenziali offerenti e quindi dei pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per tutto lo sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cassazione civile, – sentenza 29 maggio 2015, n. 11171)

Fallimento dell’imprenditore in pendenza di un procedimento di concordato preventivo – ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall.

In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato fallito soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall., e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo. Pendenza domanda di concordato preventivo – dichiarazione di fallimento – impedimento temporaneo. La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto. Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento; rapporto di continenza – sussiste. Tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39, comma 2, c.p.c. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi. Domanda di concordato preventivo – presentazione dal debitore con palese scopo di differire dichiarazione di fallimento: inammissibilità. La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti. Fallimento dell’imprenditore per inammissibilità della domanda di concordato – impugnativa – reclamo. In tema di concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l’impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.(Cassazione civile, – Sezioni Unite – sentenza n.9935 del 15 maggio 2015)

Azione di responsabilità promossa da curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore – determinazione e liquidazione del danno risarcibile – mancanza di scritture contabili delle società – di per sé sola non giustifica individuazione e liquidazione del danno da risarcire in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile, a Sezioni Unite nr 9100 del 6 maggio 2015)

Assegno circolare – estinzione dell’obbligazione – subordinata al buon fine del titolo

L’assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell’autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l’adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. (Cassazione civile, sentenza n.7761 del 16 aprile 2015)

Affitto d’azienda – concedente assoggettato a procedura concorsuale – esercizio del diritto di prelazione all’acquisto da parte affittuario – condizioni

In tema di affitto d’azienda, presupposto necessario perche’ l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 3, comma 4, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, e’ la sussistenza della qualita’ di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto (Cassazione civile, sentenza n. 7753 del 16 aprile 2015)