Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608.

Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608.

(…omissis…)

Considerato

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

La sentenza impugnata fa applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall’opponente, sulla stessa ricade l’onere di provare il fatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007, Rv. 597389).

L’interpretazione e l’applicazione che è stata fatta di tale principio, tuttavia, non è corretta.

Non è controverso, nella specie, che il decreto ingiuntivo opposto, notificato alla Prefettura di Ragusa anziché all’Avvocatura dello Stato (che ne ha il patrocinio e la domiciliazione ex lege) sia stato ricevuto da quest’ultima in data 5 maggio 2011 e che l’opposizione sia stata proposta con atto di citazione notificato il 14 giugno 2011.

Si pone quindi il problema se in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta raggiunto comunque lo scopo della notificazione, il termine per proporre l’opposizione inizi a decorrere da tale momento ovvero resti quello originario (cioè a decorrere dalla notificazione alla Prefettura), salva la facoltà del giudice di merito di valutare la congruità del tempo residuo. Nella specie la Corte d’appello ha optato per questa seconda soluzione, ritenendo che comunque i residui 33 giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell’Avvocatura dello Stato fossero sufficienti ad approntare una congrua difesa.

In realtà, la Corte d’appello è andata ben oltre il dictum delle Sezioni unite, che non hanno mai inteso rimettere al giudice di merito il compito di valutare discrezionalmente la congruità del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo. Se, da un lato, è vero che la nullità della notificazione del provvedimento monitorio non determina la proponibilità dell’opposizione sine die, dall’altro è pur vero che il termine ‘congruo’ per l’opposizione è quello fissato dal legislatore in quaranta giorni e decorre dal momento in cui l’ingiunto ha avuto comunque conoscenza del decreto da opporre.

Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: ‘In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘congruità’ o comunque la ‘sufficienza’ del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva’.

Alla luce di tale principio, l’opposizione di che trattasi risulta tempestivamente proposta, in quanto il relativo atto di citazione è stato notificato esattamente il quarantesimo giorno a decorrere dalla data in cui l’Avvocatura dello Stato ha avuto comunque conoscenza dell’atto da opporre.

Di conseguenza, l’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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