Corte Suprema di Cassazione, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482

(…Omissis…)

RILEVATO CHE:

  1. – (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di titolare della omonima ditta individuale, convenne in giudizio la (OMISSIS) S.p.A. (di seguito anche (OMISSIS)) e il Comune di  (omissis ) per sentirli condannare al risarcimento, ex articolo 2051 c.c. o ex articolo 2043 c.c., di tutti i danni patiti a seguiti degli eventi atmosferici del 19 settembre 2009 e del 20 ottobre 2010, allorquando l’immobile di sua proprieta’ era stato invaso dalle acque meteoriche provenienti dai fondi dei convenuti (ossia dalla variante della SS (OMISSIS) e da un sottopasso ferroviario) a causa della inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle predette acque.

1.1. – Nel contraddittorio con i convenuti e con l'(OMISSIS), chiamata in causa, l’adito Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza pubblicata il 28 gennaio 2014, rigetto’ la domanda attorea, con condanna alle spese della (OMISSIS) soccombente.

1.2. – Il Tribunale ritenne che gli eventi atmosferici indicati dall’attrice erano di tale intensita’ ed eccezionalita’ da doversi ascrivere a caso fortuito, elidente la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., cio’ desumendosi dalla Delib. Giunta Regionale Siciliana 15 febbraio 2010 e Delib. Giunta Regionale Siciliana 28 ottobre 2010, che, a seguito di detti eventi, avevano dichiarato lo stato di calamita’ naturale.

1.3. – Il giudice di primo grado osservo’, altresi’, che, essendosi l’attrice lamentata dei danni provocati soltanto in occasione dei predetti due eventi calamitosi, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche predisposto dai convenuti doveva aver ben funzionato allorquando le precipitazioni non avevano avuto carattere di eccezionalita’ ed imprevedibilita’.

1.4. – Il Tribunale reputo’, infine, che, nonostante la Delib. giuntale 10 febbraio, si riferisse genericamente agli eccezionali eventi meteo interessanti le province di Messina e Palermo nel periodo settembre 2009-febbraio 2010, anche le precipitazioni del 10 settembre 2009 erano da ricondursi a tali eventi, cio’ desumendosi anche dal fatto che la stessa attrice aveva indicato l’allagamento avutosi il 10 settembre 2009 come piu’ grave di quello dell’ottobre 2010 (che la Delib. giuntale successiva assumeva puntualmente tra quelli che avevano determinato lo stato di calamita’ naturale), cosi’ da doversi “certamente” ricondurre anche il primo evento “al novero dei fenomeni oggetto della declaratoria dello stato di calamita’” di cui alla Delib. del febbraio 2010.

  1. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione la stessa (OMISSIS), che la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile con ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c., del 13 febbraio 2015, in pari data comunicata.
  2. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ricorre (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di titolare della omonima ditta individuale, affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.

Resistono, con separati controricorsi, (OMISSIS) S.p.A., l'(OMISSIS) S.p.A. e il Comune di  ( OMISSIS ) .

Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, con cui chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso; la ricorrente e il Comune di  ( OMISSIS )  hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

  1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’articolo 2051 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale fatto malgoverno delle “massime di esperienza” e violato “i principi logici sottesi al prudente apprezzamento delle prove”, assumendo come dimostrati in termini di eccezionalita’ e, dunque, di fortuito ai sensi dell’articolo 2051 c.c., gli eventi atmosferici del 10 settembre 2009 e del 20 ottobre 2010 sulla scorta di delibere regionali dal carattere del tutto generico, neppure utilizzabili come “indizio o argomento di prova”, mancando altresi’ di valutare le prove documentali in atti (missiva del Comune di  ( Omissis)  del 2/2/2011 e fax in pari data di (OMISSIS); nota (OMISSIS) del 26/10/2009 e verbale di accordo tra (OMISSIS) e Comune di  ( OMISSIS)  del 24/11/2010), da cui emergeva chiaramente la “insufficienza, inadeguatezza della condotta di smaltimento delle acque bianche, nonche’ l’omessa manutenzione della stessa”.
  2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale condannato essa attrice al pagamento delle spese processuali nonostante “la palese fondatezza delle ragioni esposte nell’atto di citazione ed attesa la accertata responsabilita’ delle controparti”. La ricorrente assume, altresi’ di impugnare il capo di ordinanza ex articolo 348-bis, resa dalla Corte di appello di Messina, inerente alle spese processuali.
  3. – Il primo motivo, anzitutto, e’ ammissibile, in quanto rispettoso dei principi di specificita’ e di localizzazione processuale (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) degli atti rilevanti ai fini della censura di error in iudicando (e, segnatamente, delle Delib. Giunta regionale relative alla dichiarazione dello stato di calamita’ naturale), nonche’ della regola dettata dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, da interpretarsi alla luce del principio di strumentalita’ delle forme processuali enunciato da Cass., sez. un., 03/11/2011, n. 22726.

3.1. – Esso, inoltre, e’ anche e’ fondato per quanto di ragione, ossia con specifico riferimento alla censura di violazione dell’articolo 2051 c.c. (sulla quale, pertanto, si verra’ a concentrare, nei termini che seguono, lo scrutinio di questa Corte), risultando, dunque, non pertinente l’eccezione (sollevata dai controricorrenti) di “inammissibilita’ per violazione dell’articolo 348-ter c.p.c.”, quale norma che investe unicamente la proponibilita’ della denuncia di omesso esame del fatto di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.2. – L’accoglimento del primo motivo determina, poi, l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, concernente la regolamentazione delle spese processuali, che e’ di per se’ caducata ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., comma 1, in quanto capo di sentenza dipendente dalla parte di decisione oggetto di cassazione.

  1. – Ritiene il Collegio che la fattispecie offra l’occasione per una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilita’ per danni da cose in custodia, come via via espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, con attenzione specifica – poi – alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze: all’intera riflessione premettendosi che incombe al danneggiato l’onere di un’opzione chiara – benche’ anche solo di alternativita’ o reciproca subordinazione, ma espressa in tal senso – tra l’azione generale di responsabilita’ extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e quella della responsabilita’ – oggettiva – per fatto della cosa, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati (tra molte: Cass. 05/08/2013, n. 18609; Cass. 21/09/2015 n. 18463).

4.1. – Occorre prendere le mosse dalla conclusione, definita come tradizionale, della giurisprudenza di legittimita’ nel senso che “la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si e’ prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilita’, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe’ del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilita’ e di assoluta eccezionalita’” (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761). 4.2. – Si tratta di una conclusione che risale almeno a Cass. 20/05/1998, n. 5031, in base alla quale:

– quanto al fondamento della responsabilita’, l’articolo 2051 c.c., prevede un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva, il cui unico presupposto e’ l’esistenza di un rapporto di custodia; del tutto irrilevante, per contro, e’ accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa;

– quanto all’onere della prova, ove sia applicabile l’articolo 2051 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non e’ stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo;

– quanto all’ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno e’ stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non e’ applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno.

4.3. – In primo luogo, e’ prevalente in dottrina e dominante nella giurisprudenza di legittimita’ la tesi della qualificazione della responsabilita’ in esame come responsabilita’ oggettiva, nella quale non gioca alcun ruolo la negligenza o, in generale, la colpa del custode: e tanto in consapevole meditata accettazione delle teoriche sulla configurabilita’ di una responsabilita’ senza colpa, se non altro in casi particolari e non in linea di principio. In sostanza, per alcune fattispecie particolari, a partire dall’elaborazione dogmatica del sistema francese – soprattutto al suo articolo 1384 originario code civil, oggi corrispondente all’articolo 1242 dopo l’ordonnance 2016-131 del 10/02/2016, in vigore dal 1 ottobre 2016, sulla reforme du droit des contrats – cui il sistema codicistico nazionale si e’ in origine ispirato, e’ apportata deroga al principio ohne Schuld keine Haftung, che permea sia l’altro ordinamento cardine dei sistemi romanisti (come quello tedesco relativamente al Deliktsrecht, ma nel quale si assiste ad un superamento graduale, benche’ solo in determinati settori, in forza di obblighi derivanti direttamente, prima della riforma del 2002, dalla norma sulla buona fede e, poi, dalla previsione della novellata previsione del BGB sulla sussistenza di obblighi di protezione piu’ generali ed ampi rispetto a quelli di prestazione, idonei a riverberare i loro effetti anche a favore di chi non e’ parte del contratto), sia il sistema originario di common law (in cui la Tort Law presuppone appunto la colpa, quanto meno sotto il profilo della Due Diligence).

4.4. – Il tenore testuale dell’articolo 2051 c.c., analogo al vecchio testo dell’articolo 1384, comma 1, code civil (ora articolo 1242, che prevede, al comma 1, che on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause’ par le fait des personnes dont on doit repondre, ou des choses que l’on a sous sa garde), prevede invero che “ciascuno e’ responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

4.5. – Va cosi’ osservato che, purche’ si tratti di un danno “cagionato” da una cosa e che questa sia una cosa che si “ha in custodia”, null’altro e’ richiesto: basti allora in questa sede, per l’impossibilita’ di altri approfondimenti dogmatici, da un lato accettare quale ragione giustificatrice di tale peculiare responsabilita’ la sua natura e funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la “custodia”, sulla cosa che entra o puo’ entrare a contatto con la generalita’ dei consociati, signoria che l’ordinamento riconosce ad un soggetto evidentemente affinche’ egli ne tragga o possa trarre beneficio o in dipendenza di peculiari situazioni doverose; e, dall’altro lato, rilevare come il danno, di cui si e’ chiamati a rispondere, deve essere causato dalla cosa (per il code civil, ancora piu’ icasticamente e stando alla lettera della disposizione, dal “fatto della cosa”: dommage… qui est cause’ par le fait des choses que l’on a sous sa garde).

4.6. – Sotto il primo profilo, il potere sulla cosa, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilita’, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilita’ materiale (Cass. 29/09/2017, n. 22839): verosimilmente in considerazione del fatto che solo questa puo’ attivare, ovvero rendere materialmente estrinsecabile, il dovere di precauzione normalmente connesso alla disponibilita’ di una cosa che entra in contatto con altri consociati; ovvero, che puo’ consentire l’adozione di condotte specifiche per impedire, per quanto possibile, che le cause ragionevolmente prevedibili dei danni derivabili dalla cosa custodita siano poi in grado di estrinsecare la loro potenzialita’ efficiente.

4.7. – Sotto il secondo profilo, quello della causazione del danno da parte della cosa, non ci si puo’ esimere da una sommaria premessa alla problematica della causalita’ in diritto civile.

4.8. – A questo riguardo, e’ noto che, con la fondamentale elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del di’ 11/01/2008, nn. 576 ss., alla cui amplissima ed esauriente elaborazione deve qui bastare un richiamo), ai fini della causalita’ materiale nell’ambito della responsabilita’ extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicche’ un evento e’ da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’articolo 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e’ riferibile a piu’ azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalita’ efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia’ in atto.

4.9. – Al contempo, neppure e’ sufficiente tale relazione causale per determinare una causalita’ giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali cosi’ determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalita’ adeguata o quello similare della c.d. regolarita’ causale.

4.10. – Quest’ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l’id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarita’ statistica o ad una probabilita’ apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l’antecedente necessario.

4.11. – E, sempre secondo i citati precedenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioe’ da quello dell’agente, ma in base alle regole statistiche o scientifiche e quindi per cosi’ dire oggettivizzate in base alla loro preponderanza o comune accettazione, da cui inferire un giudizio di non improbabilita’ dell’evento in base a criteri di ragionevolezza: il principio della regolarita’ causale, rapportato ad una valutazione ex ante, diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto cio’ che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andra’ piu’ propriamente ad iscriversi entro l’elemento soggettivo (la colpevolezza) dell’illecito, ove questi dall’ordinamento – benche’ tanto avvenga di norma – siano in concreto richiesti.

4.12. – Tali principi portano a concludere che tutto cio’ che non e’ prevedibile oggettivamente ovvero tutto cio’ che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, ma appunto e per quanto detto rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l’imprevedibilita’, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilita’ dell’evento.

4.13. – Queste conclusioni vanno poi applicate alla peculiare fattispecie del “danno cagionato dalle cose in custodia”; e l’assenza di specificazioni di sorta comporta che il danno rilevante – di cui cioe’ il custode e’ responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no; e la fattispecie puo’ allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili:

– quanto al ruolo nella sequenza causale, cioe’ alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell’evento dannoso: a partire dai casi in cui la cosa e’ del tutto inerte ed in cui l’interazione del danneggiato e’ indispensabile per la produzione dell’evento, via via fino a quelle in cui essa, per il suo intrinseco dinamismo, viene a svolgere un ruolo sempre maggiore di attiva interazione con la condotta umana, fino a diventare preponderante od esclusiva, in cui cioe’ l’apporto concausale della condotta dell’uomo e’ persino assente;

– quanto alle caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioe’ alla sua idoneita’ a cagionare situazioni di probabile danno (pericolosita’): a partire dalle fattispecie in cui essa non presenta rischi derivanti dall’interazione con l’uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il suo stesso modo di essere comporti di per se stesso, per le modalita’ sue normali, il rischio (cioe’, la probabilita’ ragionevole) di una conseguenza dannosa con chi viene in contatto con la cosa custodita.

4.14. – In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimita’, dell’accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l’allegazione e la prova da parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilita’ causale dell’evento dannoso alla cosa, cio’ che esclude in radice l’operativita’ della norma, cioe’ dare la prova dell’inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l’evento ed un fatto che non era ne’ prevedibile, ne’ evitabile.

4.15. – Su quest’ultimo punto, la recente Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito e’ cio’ che non puo’ prevedersi (mentre la forza maggiore e’ cio’ che non puo’ evitarsi), per poi giungere, dopo un’accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa puo’ integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilita’ del custode ai sensi dell’articolo 2051 c.c., ma solo purche’ abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.

4.16. – Tale conclusione richiede alcune puntualizzazioni.

In effetti, puo’ senz’altro convenirsi che, per “caso fortuito” idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare responsabilita’ disegnata dall’articolo 2051 c.c., va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionalita’ (fattore causale comprensivo anche del fatto del terzo o, in via descrittiva ed a seconda dei casi, della colpa del danneggiato): purche’ esso abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalita’ nel diritto civile, efficacia determinante dell’evento dannoso.

4.17. – Pertanto, anche il caso fortuito (oggettivo e valutato ex ante) va allora inquadrato in questo contesto: e l’imprevedibilita’ va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento, benche’ non anche come sua impossibilita’, mentre l’eccezionalita’ e’ qualcosa di piu’ pregnante dell’improbabilita’ (quest’ultima in genere intesa come probabilita’ inferiore alle cinquanta probabilita’ su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”, vale a dire entro margini di oscillazione – anche ampi – intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli.

4.18. – Su queste premesse, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c..

4.19. – E’ chiaro che non si esclude certo che un’eventuale colpa sia fatta specificamente valere dal danneggiato, ma tanto deve aver luogo allora ai fini – ed accollandosi quegli i ben piu’ gravosi oneri assertivi e probatori – della generale fattispecie dell’articolo 2043 c.c., in cui egli deve dare la prova, prima di ogni altra cosa, di una colpa del danneggiante e non solamente del nesso causale tra presupposto della responsabilita’ ed evento dannoso; quando, pero’, l’azione e’ proposta ai sensi dell’articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode puo’ essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra l’una e l’altro.

4.20. – Puo’ concludersi quindi che l’imprevedibilita’ – idonea ad esonerare il custode dalla responsabilita’ – deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalita’ adeguata, senza alcun rilievo dell’assenza o meno di colpa del custode; tuttavia, l’imprevedibilita’ e’ comunque di per se’ un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di piu’ o meno intrinseca pericolosita’ in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.

4.21. – Sotto il primo profilo, puo’ rilevarsi come l’oggettiva imprevedibilita’ si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilita’ di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicche’ e’ a questa, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva.

4.22. – Sotto il secondo profilo, puo’ rilevarsi come la prevedibilita’ deve riferirsi alla normalita’ – ovvero alla non radicale eccezionalita’, per estraneita’ al novero delle possibilita’ ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilita’ causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale.

4.23. – L’operazione logica da compiersi e’ allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no.

4.24. – Nella seconda ipotesi, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell’elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla gia’ richiamata Cass. ord. 25837/17; nel primo caso, cioe’ di compresenza di una condotta del danneggiato, occorre osservare che, una volta delibato come sussistente il nesso causale tra cosa e danno, subentra, siccome applicabile anche alla responsabilita’ extracontrattuale in virtu’ del richiamo di cui all’articolo 2056 c.c., la regola generale del primo comma dell’articolo 1227 c.c., in ordine al concorso del fatto colposo del danneggiato.

4.25. – Va sottolineato, al riguardo, che la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilita’ e l’evento dannoso va operata dal giudice anche di ufficio (Cass. 22/03/2011, n. 6529: anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare in toto la propria responsabilita’): pertanto, in tema di responsabilita’ per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell’articolo 2051 c.c., l’allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l’esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purche’ risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l’allegazione del fortuito (integrando cosi’ una mera difesa la fattispecie di cui dell’articolo 1227 c.c., comma 1: per tutte, Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902).

4.26. – A queste condizioni puo’ allora rilevare il fatto del danneggiato, oggetto anche di una mera allegazione – e, in caso di contestazione, di prova – da parte del danneggiante, perfino implicita nel suo impianto difensivo.

4.27. – Tanto in ipotesi di responsabilita’ per cose in custodia ex articolo 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilita’ ex articolo 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) puo’ – in base ad un ordine crescente di gravita’ – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilita’ del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’articolo 2051 c.c.).

4.28. – In particolare, quanto piu’ la situazione di possibile pericolo e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, gia’ Cass. 10300/07).

4.29. – In altri termini, se e’ vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilita’ si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), e’ altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch’essa a criteri di ragionevole probabilita’ e quindi di causalita’ adeguata.

4.30. – Tale dovere di cautela corrisponde gia’ alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e puo’ ricondursi – se non all’ormai non piu’ in auge principio di auto responsabilita’ – almeno ad un dovere di solidarieta’, imposto dall’articolo 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocita’ degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.

4.31. – In tal senso, del resto, gia’ si e’ statuito che la responsabilita’ civile per omissione puo’ scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attivita’ a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell’autore dell’illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex articolo 1227 c.c., comma 1, (Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).

4.32. – Un tale contemperamento risponde anche al canone di proporzionalita’ imposto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle liberta’ fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata – in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – con L. 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955) allorquando si coinvolga uno di tali diritti, quale quello alla vita (di cui all’articolo 2) o alla salute (di cui, sia pure in maniera indiretta, all’articolo 8, commi 1 e 2,): come gia’ affermato da questa Corte in tema di tutela del diritto alla vita (Cass. ord. 22/09/2016, n. 18619), supera il controllo di conformita’ alla detta Convenzione il principio di diritto (affermato da Cass. 23/05/2014, n. 11532) secondo cui “la persona che, pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto”.

4.33. – In particolare, un detto principio, nella sua astrattezza, deve dirsi contemperare adeguatamente l’esigenza di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri (con conclusione che si estende agevolmente alla tutela del diritto alla salute od all’incolumita’ in genere e, per di piu’, ai rapporti tra privati, anche a questi applicandosi la Convenzione: da ultimo, Corte EDU 20/12/2016, Ljaskaj c/ Croazia), con quella – altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza – di non accollare alla collettivita’ – o comunque immotivatamente al prossimo – le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica (e quindi tutelate dall’articolo 1 del primo protocollo aggiunto alla richiamata Convenzione europea), che derivino da condotte che siano qualificate come assurte in via esclusiva a volontaria e consapevole esposizione al rischio serio o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito, quand’anche al bene primario della vita stessa.

4.34. – E si e’ concluso che, per il margine di apprezzamento normalmente riconosciuto al singolo Stato nell’assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali, la tutela del diritto alla vita – e quindi anche di quello all’incolumita’ e alla salute – da parte dei pubblici poteri – e nei rapporti interprivati – non puo’ spingersi al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta volontaria, qualificata unica causa della lesione a quel diritto, del titolare di quel diritto.

4.35. – Ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e quando manchi l’intrinseca pericolosita’ della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in termini sostanzialmente analoghi: Cass. 05/12/2013, n. 28616).

4.36. – Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l’intensita’ del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa esclusiva dell’evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest’ultimo e la fattispecie non puo’ piu’ essere sussunta entro il paradigma dell’articolo 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale.

4.37. – In caso di rapporto via via meno intenso, ferma allora la responsabilita’ del custode in ragione della sussistenza (nel senso di non riuscita elisione) del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa del danneggiato rilevera’ ai fini del primo comma dell’articolo 1227 c.c., sulla base di una valutazione anche ufficiosa.

4.38. – Gia’ in tale senso, del resto, la richiamata Cass. 29/07/2016, n. 15761, ha ribadito il principio (di cui a Cass. 22/03/2011, n. 6550) che il custode si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilita’ influire la condotta della vittima, la quale, pero’, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilita’ fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell’evento, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1; e, se la disattenzione e’ sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita – quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto.

4.39. – In definitiva, i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono cosi’ ricostruirsi:

  1. a) “l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
  2. b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;
  3. c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
  4. d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e’ connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche’ astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale”.
  5. – Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella sentenza impugnata, non ha fatto buon governo del principio di diritto sub § 4.39, lettera d), anche alla luce delle precisazioni di cui ai §§ 4.17., 4.20. e 4.21. (che precedono).

5.1. – La giurisprudenza di questa Corte, in relazione agli eventi naturali – e, segnatamente, alle precipitazioni atmosferiche – dotati di un’efficacia di tale intensita’ da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l’evento dannoso, ha affermato, gia’ in epoca ormai risalente e con orientamento stabile, che la loro riconducibilita’ all’ipotesi di “caso fortuito”, di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall’articolo 2051 c.c., e’ condizionata dal possesso dei caratteri dell’eccezionalita’ e della imprevedibilita’ (tra le altre, Cass. 21/01/1987, n. 522; Cass. 11/05/1991, n. 5267; Cass. 22/05/1998, n. 5133; Cass. 26/01/1999, n. 674; Cass. 09/03/2010, n. 5658; Cass. 17/12/2014, n. 26545; Cass. 24/09/2015, n. 18877; Cass. 24/03/2016, n. 5877; Cass. 28/07/2017, n. 18856), mentre quello della inevitabilita’ rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (cfr. Cass. n. 25837 del 2017, cit.).

La necessaria compresenza degli anzidetti caratteri del “fortuito”, siccome costituito anche dalle precipitazioni atmosferiche, e’ ben scolpita dalla citata Cass. n. 5267 del 1991 (richiamata anche da Cass. n. 26545 del 2014, cit.), secondo cui “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non e’, quindi sufficiente, di per se’ solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilita’ in base alla comune esperienza”.

Il senso delle affermazioni appena rammentate, dunque, si colloca pianamente nel solco tracciato in precedenza, la’ dove l’imprevedibilita’, alla stregua di un’indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarita’ causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento”, mentre l’eccezionalita’ e’ da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”” (§ 4.17.).

Nell’ambito di tale contesto d’indagine e di valutazione circa la ricorrenza del “caso fortuito”, risulta, del pari, armonico il principio per cui, al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., “la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamita’ naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensita’ ed eccezionalita’ (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso” (Cass. n. 522 del 1987, cit.).

In tale ottica, dunque, l’accertamento del “fortuito” rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.

5.2. – Giova, poi, ribadire, nel quadro della fattispecie legale di cui all’articolo 2051 c.c., l’estraneita’ all’ambito della predetta indagine, e, quindi, degli accertamenti e valutazioni successivi (riservati tutti al giudice del merito), dei profili inerenti alla colpa del custode (§ 4.19.) nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo.

Nella specie, il riferimento e’, quindi, al (buon) funzionamento sistema di smaltimento delle acque meteoriche predisposto dai convenuti, anche attraverso la pulizia e adeguata manutenzione dello stesso.

Sicche’, l’allegazione dello “stato” del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la “cosa” medesima e l’evento lesivo.

5.3. – Cio’ precisato, il Tribunale ha fondato il giudizio di eccezionalita’ ed imprevedibilita’ delle precipitazioni atmosferiche causative del danno lamentato dall’attrice – e quindi la riconduzione di esse nel “caso fortuito” ex articolo 2051 c.c. – sulla scorta della Delib. Giunta regionale Siciliana 15 febbraio 2010 e Delib. Giunta regionale Siciliana 28 ottobre 2010, che avevano dichiarato lo stato di calamita’ naturale a seguito, rispettivamente, degli eventi meteorici verificatesi nei territori delle province di Messina e di Palermo nel settembre 2009-febbraio 2010 e, poi, nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2010.

Tuttavia, proprio la portata delle predette delibere (il cui contenuto e’ precisato in ricorso ed esibito dalla stessa sentenza impugnata) – nelle quali si fa riferimento a “piogge, talora intense, altre volte con elevati valori cumulati su lunghi periodi” o anche a “piogge prolungate”, in un territorio non certo circoscritto e delimitato puntualmente, quello delle province di Palermo e Messina – da’ ragione dell’errore di sussunzione commesso da giudice del merito (con la riconduzione nell’ambito della fattispecie legale di un fatto ad essa estraneo), non potendosi ravvisare nelle precipitazioni appena descritte i caratteri, innanzi rammentati, della eccezionalita’ e, tantomeno, della imprevedibilita’, connotanti il “caso fortuito” di cui all’articolo 2051 c.c., da accertarsi, come detto, in base ad elementi concreti e specifici, tenuto conto (anzitutto) dei dati statistici-pluviometrici della zona interessata.

Del resto, concorre a corroborare siffatta conclusione anche la circostanza che, secondo quanto declinato dalle predette delibere giuntali, gli “eventi calamitosi” (fondanti le declaratorie dello stato di “calamita’ naturale”) non trovano la propria eziologia nel solo fattore atmosferico (le precipitazioni), ma anche nella combinata incidenza del “fragile tessuto geomorfologico, litologico e geostrutturale del territorio della Regione”.

E cio’ consente di rimarcare, alla stregua di un orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. n. 26545 del 2014, Cass. n. 5877 del 2016 e Cass. n. 18856 del 29017, citate), che “il discorso sulla prevedibilita’ maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiche’ e’ chiaro che non si possono piu’ considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre piu’ frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”.

5.4. – Nondimeno, occorre evidenziare, in una prospettiva collimante con i rilievi che precedono e, segnatamente, con il principio enunciato dalla citata Cass. n. 522 del 1987, che neppure a livello legislativo si rinvengono qualificazioni tali da far coincidere, di per se’, gli eventi naturali pregiudizievoli o le stesse calamita’ naturali con il “fortuito”, come in precedenza definito secondo i caratteri dell’eccezionalita’ e imprevedibilita’.

In tal senso, gia’ la risalente L. 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamita’ – Protezione civile) identificava, all’articolo 1, la “calamita’ naturale” (o “catastrofe”) in quella situazione determinativa di “grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita’ delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari”; senza, dunque, interferire sul piano della connotazione dell’evento ivi riconducibile siccome eccezionale e, al tempo stesso, imprevedibile.

Del pari, la attuale disciplina in tema di protezione civile, ossia la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, istitutiva del “Servizio nazionale della protezione civile”, nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento e i relativi ambiti di competenze (con suddivisione dei vari livelli ispirata al principio di sussidiarieta’, riservando allo Stato le situazioni emergenziali da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari), fa riferimento ad “eventi naturali o connessi con l’attivita’ dell’uomo” (articolo 2, lettera a) e b)) o (in ragione della loro maggiore intensita’ ed estensione) a “calamita’ naturali o connesse con l’attivita’ dell’uomo” (articolo 2, lettera c), per le quali e’ prevista, per l’appunto, la competenza statale, seppur temporanea: Corte Cost., sent. n. 8 del 2016), che non trovano ulteriore specificazione in termini di caratteristiche intrinseche agli stessi, ma sono declinati in funzione, eminentemente, delle conseguenze dannose provocate o determinabili (cfr. della stessa L. n. 225 del 1992, articolo 3, sui connotati dell’attivita’ di previsione, prevenzione e soccorso).

Del resto, e in modo assai significativo, della medesima L. n. 225 del 1992, articolo 5 (che regola lo stato di emergenza e il potere di ordinanza, anche in deroga alle leggi vigenti, al verificarsi degli eventi di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera c), al suo comma 5-ter (introdotto dal Decreto Legge n. 195 del 2009, articolo 17, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 2010), “in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza”, intesta il diritto alla sospensione o al differimento temporaneo dei termini per gli adempimenti fiscali e previdenziali “esclusivamente” in capo “ai soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento”. Cio’ rende ancora una volta evidente come la “calamita’ naturale”, in forza della quale e’ dichiarato lo stato di emergenza, non costituisce di per se’ evento eccezionale e imprevedibile, ma puo’, semmai, essere determinata anche da eventi, specifici, di tale natura.

Ne’ e’ dato diversamente opinare in ragione delle specifiche attribuzioni (legislative e amministrative) della Regione siciliana, posto che la “dichiarazione dello stato di calamita’”, riservato (come gia’ visto) alla competenza della Giunta regionale, e’ consentita (Legge Regionale Siciliana 18 maggio 1995, n. 42, articolo 3) proprio “in relazione al verificarsi degli eventi di cui della L. 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 2, lettere a) e b)”, innanzi richiamati.

5.5. – Puo’, dunque, enunciarsi, nel solco di quelli innanzi affermati e con specifico riguardo alla fattispecie in esame, il seguente principio di diritto:

“Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilita’ oggettiva e dell’eccezionalita’, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”.

  1. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso nei termini anzidetti, con assorbimento del secondo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che dovra’ nuovamente delibare (e nel merito) l’appello di (OMISSIS) articolo 2, lettera a) e b) alla luce dei principi in precedenza enunciati e, segnatamente, di quelli espressi ai §§ 4.39., lettera d) e 5.5.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.