Obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore

Nel contratto di vendita, i documenti che il venditore è obbligato a consegnare al compratore ai sensi dell’art. 1477, comma 3, codice civile,, devono essere considerati non soltanto nella loro materiale esistenza e nel loro contenuto formale, ma anche e soprattutto nella loro idoneità ad assicurare al compratore medesimo l’esercizio dei poteri di godimento e di scambio, dei quali è divenuto titolare. ( Cassazione civile  Ordinanza 3 aprile 2025 n. 8901 )