L’introduzione, con la Legge n. 54 del 2006, del regime giuridico generale dell’affido condiviso, favorendo anche l’esercizio concreto della bigenitorialità, ha indotto, nell’ipotesi di una pregressa destinazione a casa familiare di un’ampia porzione immobiliare o di più unita’ abitative, ove tale soluzione fosse consentita dal grado di conflittualità coniugale a operare un godimento frazionata del bene immobile, fondato su una suddivisione di fatto della disponibilità dell’abitazione familiare in modo da consentire ai minori la conservazione non solo dell’habitat domestico ma anche della vicinanza e del rapporto pressoche’ quotidiano con i genitori. (Cass. Civ. ordinanza n. 8580, 11 aprile 2014)