Appalto – danno – concorrenti inadempimenti appaltatore e DD.LL. – responsabilità solidale – concorso delle azioni ed omissioni di ciascuno in modo efficiente a produrre l’evento – sufficienza

In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse’; la solidarietà fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. ( Cassazione civile, sentenza n.18512 del 21.09.2016)

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