Art. 173, primo comma, l.fall – atti di frode da parte del debitore – la relativa qualificazione spetta al Tribunale

La lettera dell’art. 173, primo coma, l. fall. è esplicita nel senso che il tribunale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo quando il commissario giudiziale ha accertato e riferito il compimento di atti di frode da parte del debitore. La frode ha carattere oggettivo e la relativa qualificazione spetta al tribunale indipendentemente dalle espressioni usate dal commissario giudiziale, il quale ha il compito di accertare i fatti e di riferirli al tribunale. (Cassazione civile, sentenza nr 9271 del 24 aprile 2014)

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