Art. 2901 c.c. – credito litigioso – abilita all’esperimento dell’azione revocatoria

Anche nel caso in cui il credito azionato sia oggetto di contestazione (per intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo) deve affermarsi la sussistenza del credito ai fini dell’art. 2901 c.c.: difatti, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Atto costitutivo del fondo patrimoniale – è atto a titolo gratuito- dimostrazione della scientia fraudis – sufficienza. L’atto costitutivo del fondo patrimoniale, benché non costituisca negozio di donazione a tutti gli effetti, configura atto a titolo gratuito (c.d.Liberalità non donativa), in quanto comporta un depauperamento del patrimonio del coniuge conferente- il quale non riceve alcun corrispettivo in sede di costituzione del fondo- e un arricchimento per i creditori del patrimonio familiare. Al che consegue che il creditore del coniuge conferente, agendo in revocatoria ordinaria, deve limitarsi a dimostrare la scientia fraudis del medesimo coniuge e non anche la partecipatio fraudis dell’altro coniuge, ex art. 2901, n. 2, c.c.. Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, sentenza n. 778 del 20 novembre 2014.

LinkedIn
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM
Wordpress blog