Anche nel caso in cui il credito azionato sia oggetto di contestazione (per intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo) deve affermarsi la sussistenza del credito ai fini dell’art. 2901 c.c.: difatti, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Atto costitutivo del fondo patrimoniale – è atto a titolo gratuito- dimostrazione della scientia fraudis – sufficienza. L’atto costitutivo del fondo patrimoniale, benché non costituisca negozio di donazione a tutti gli effetti, configura atto a titolo gratuito (c.d.Liberalità non donativa), in quanto comporta un depauperamento del patrimonio del coniuge conferente- il quale non riceve alcun corrispettivo in sede di costituzione del fondo- e un arricchimento per i creditori del patrimonio familiare. Al che consegue che il creditore del coniuge conferente, agendo in revocatoria ordinaria, deve limitarsi a dimostrare la scientia fraudis del medesimo coniuge e non anche la partecipatio fraudis dell’altro coniuge, ex art. 2901, n. 2, c.c.. Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, sentenza n. 778 del 20 novembre 2014.