Ausiliari mediatore o società di mediazione – iscrizione nel ruolo – necessità – condizioni – svolgimento di attività mediatizia in senso proprio.

Gli ausiliari del mediatore o di una società di mediazione sono tenuti all’iscrizione nel ruolo solo quando essi risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l’ente da cui dipendono; l’iscrizione non è, invece, richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti. (Cassazione civile, sentenza n. 13903 del 7 Luglio 2016)

Contratto definitivo e contratto preliminare di vendita – elemento distintivo – volontà delle parti. Contratto preliminare – successiva stipula contratto definitivo di vendita – necessità di conformarsi a modalita’ e condizioni del preliminare – non sussiste. Interpretazione contratto definitivo – valutazione comportamento parti ex articolo 1362 c.c., comma 2 – valorizzazione testo contratto preliminare –  obblighi- non sussistono

L’elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita e’ dato dalla volonta’ delle parti, che nel contratto definitivo e’ rivolta direttamente al trasferimento della proprieta’ o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare.

Se le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, addivengono successivamente alla stipulazione di un contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalita’ e condizioni, puo’ anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per cio’ sia necessario un distinto accordo novativo.

In sede di interpretazione del contratto definitivo, non vi e’ alcun obbligo per il giudice del merito di valutare il comportamento delle parti ex articolo 1362 c.c., comma 2 e di prendere in considerazione il testo del contratto preliminare.

(Cassazione civile sentenza del 5 Luglio 2016 n. 13658)

Rinuncia all’eredita’ -forma solenne – dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni – equipollenti – possibilita’ – esclusione. Rinuncia all’eredita’ – successiva accettazione eredita’ – non osta

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all’eredita’ – la quale determina la perdita del diritto all’eredita’ ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni) senza possibilita’ di equipollenti. E’ escluso che la rinuncia all’eredita’ possa essere fatta mediante scrittura privata autenticata. La rinunzia all’eredita’ non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell’art. 525 c.c. e non e’, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che puo’ essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volonta’ di non accettare la vocazione ereditaria (Cassazione civile, sentenza 4 luglio 2016 n. 13599)

Autorizzazioni amministrative – efficacia – limitata a rapporto pubblicistico tra P.a. e privato Autorizzazioni amministrative – estensione efficacia a rapporto tra privati – esclusione

Le autorizzazioni amministrative esauriscono la loro efficacia nell’ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, non potendo – neppure ai fini della legittimita’ di una innovazione ai sensi dell’articolo 1120 c.c., comma 2 da compiersi nell’ambito di un condominio di edificio – incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini (Cassazione civile, ordinanza 22 giugno 2016, n. 12917)

Singolo componente del gruppo di imprese – titolarità dell’interesse a concorrere, anche mediante distacco del proprio personale, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative – sussistenza

Pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese è titolare dell’interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione.
L’interesse del soggetto distaccante non può essere separato da quello del raggruppamento di cui il soggetto stesso è parte economicamente integrata e risulta anzi direttamente connesso e funzionale all’attuazione di quest’ultimo. Le considerazioni che precedono trovano oggettiva conferma nell’evoluzione normativa dell’istituto del distacco e, in particolare, nell’introduzione – ad opera del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 – dell’articolo 30 cit., comma 4 tre
(Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n.8068/2016).

Assegnazione della casa familiare –  limitazione a porzione immobile di proprietà esclusiva genitore non collocatario –  possibile – condizioni

Il giudice puo’ limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprieta’ esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualita’ coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialita’ e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori. (Cassazione civile,  ordinanza 8 giugno 2016  n. 11783)

Condominio negli edifici – uso lastrico solare non comune a tutti i condomini – danni da infiltrazioni – responsabilità del proprietario (o dell’usuario esclusivo) del lastrico solare (o della terrazza a livello) e del condominio. Responsabilita’ – concorso – criterio di imputazione previsto dall’articolo 1126 c.c.

In tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorche’ di proprieta’ esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (articolo 1130 c.c., comma 1, n. 4) e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (articolo 1135 c.c., comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilita’, salva la rigorosa prova contraria della riferibilita’ del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’articolo 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”.(Cassazione civile,  Sezioni Unite   sentenza 10 Maggio 2016 n.  9449)

Nullità ex art 40 legge 47/85 – contratto preliminare di vendita – esclusione

La nullità prevista dall’art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 riguarda esclusivamente i contratti ad effetti traslativi, e non coinvolge il preliminare di vendita che abbia ad oggetto un immobile abusivo; e ciò, non soltanto, per un motivo di carattere letterale, in quanto la norma in questione attiene solo agli atti traslativi dei diritti reali sull’immobile, e non agli atti ad efficacia obbligatoria, ma per il rilievo che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967, con la conseguenza che – in queste ipotesi – rimarrebbe esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita (Cassazione civile, sentenza n.8483 del 29 aprile 2016)

Condominio – transazione avente ad oggetto diritti reali su cosa comune – consenso unanime – necessità. Condominio – transazione avente ad oggetto un diritto obbligatorio – consenso unanime – esclusione.

Ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ. (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti – e, quindi, della totalità dei condomini – per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale – che decide con il criterio delle maggioranze – autorizzare l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni. (Cassazione civile, ordinanza n. 7201 del 13 aprile 2016);