Responsabilità ex art 2043 c.c. ed ex art 2051 c.c. – diversità presupposti di fatto – conseguenze

La responsabilita’ prevista dall’articolo 2043 c.c., e quella prevista dall’articolo 2051 c.c., si fondano su presupposti di fatto diversi.exLa prima esige l’accertamento d’una condotta colposa e la derivazione causale da essa del danno; la seconda esige l’accertamento della qualita’ di ‘custode’ in capo al convenuto e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita. Non e’ dunque possibile per il danneggiato invocare per la prima volta in appello una responsabilita’ ex custodia, se in primo grado non abbia espressamente allegato che il danno e’ stato arrecato dalla cosa, e che il danneggiante rivesta la qualita’ di ‘custode’ ai sensi e per i fini di cui all’articolo 2051 c.c. ( Cassazione civile, sentenza n. 3589 datata 24 febbraio 2015)

Pignoramento presso terzi dichiarato improcedibile per sopravvenuto fallimento del debitore – possibilità della banca (terzo debitore) che abbia reso dichiarazione positiva ex art 547 cpc di eccepire l’intervenuta compensazione con un credito vantato in forza di un distinto rapporto di C/C nel giudizio per il pagamento del saldo del conto corrente intrapreso dal fallimento – sussiste.

In tema di pignoramento individuale presso terzi di somma depositata su conto corrente bancario, non e’ precluso al terzo che abbia reso la dichiarazione positiva ex articolo 547 c.p.c., nel procedimento espropriativo, in seguito dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, di eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento in luogo del debitore per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione con riguardo al credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi della L.F., articolo 56 (Cassazione civile, sentenza n.4380 del 4 marzo 2015)

Assegno divorzile – disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria – costituisce voce reddituale suscettibile di valutazione da parte del giudice

Ai  fini  della determinazione dell’assegno divorzile, anche la disponibilita’ patrimoniale acquisita in via ereditaria può essere oggetto di valutazione  da parte del Giudice in quanto costituente in ogni caso una voce reddituale  (Cassazione  Civile, ordinanza n. 4285 del 3 Marzo 2015)

Comune – responsabilità – soggetto aggredito da cane randagio – sussiste – danno riconducibile ad omissione di comportamenti dovuti

Il Comune deve rispondere dei danni patiti da un soggetto aggredito da un cane randagio, atteso che l’ente territoriale – ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo – e’ tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza ( Cassazione civile, sentenza n. 2741 del 12 Febbraio 2015)

Decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di titoli cambiari – possibilità di invocare nel successivo giudizio di opposizione un rapporto causale diverso e ulteriore – esclusione

Chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione e’ inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, l’esistenza di un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio Cassazione civile, sentenza nr 818 del 20 gennaio 2015

Divorzio – pregresso stato di separazione tra coniugi – interruzione.

Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell’azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970), può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità. (Cassazione civile, ordinanza n. 27386 del 24 dicembre  2014)

Delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria da parte della p.a. – sanatoria postuma – possibilità – casi

La nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194), tale dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta ( Cassazione civile sentenza nr 26911 del 19 dicembre 2014)

Fideiussione -possibilità di prevedere un limite di tempo inferiore a quello del rapporto garantito – sussiste.

La possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito, deve ritenersi consentita: sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa. (Cassazione civile, sentenza n. 27531 del 30 dicembre 2014)

Azione revocatoria ex art 2901 c.c. – atti compiuti dal singolo coniuge in comunione dei beni

Il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto e’ litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non puo’ ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validita’ ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’articolo 2901 c.c., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiche’ detta azione non determina alcun effetto restitutorio ne’ traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione. (Cassazione civile, sentenza n. 26168 del 12 dicembre 2014)