Azione revocatoria ex art 2901 c.c. – atti compiuti dal singolo coniuge in comunione dei beni

Il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto e’ litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non puo’ ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validita’ ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’articolo 2901 c.c., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiche’ detta azione non determina alcun effetto restitutorio ne’ traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione. (Cassazione civile, sentenza n. 26168 del 12 dicembre 2014)

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