Cassazione civile, Ordinanza 18 febbraio 2022 n. 5447.

Cassazione civile, Ordinanza 18 febbraio 2022 n. 5447.
(…omissis…)
RILEVATO
che:

  1. – (OMISSIS) ricorre per due mezzi, nei confronti di (OMISSIS), contro la sentenza del 5 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Alessandria.
  2. – (OMISSIS) resiste con controricorso.
    CONSIDERATO
    che:
  3. – Il primo mezzo denuncia violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, ed altresi’ in relazione agli articoli 143, 148, 159 e 179 c.c., violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto.
    Il secondo mezzo denuncia violazione delle medesime norme, difformita’ dalla giurisprudenza di legittimita’.
    Ritenuto che:
  4. – La Corte d’appello di Torino ha negato il diritto della (OMISSIS) all’assegno divorzile in ragione della sussistenza di una relazione more uxorio in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale, conformandosi all’insegnamento di Cass. 3 aprile 2015, numero 6855.
    Le Sezioni Unite di questa Corte hanno pero’ affermato il diverso principio che segue: “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonche’ sulla quantificazione del suo ammontare, in virtu’ del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
    Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente piu’ debole questi, se privo anche all’attualita’ di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovra’ fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non e’ ancorato al tenore di vita endomatrimoniale ne’ alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresi’ della durata del matrimonio” (Cass., Sez. Unite, 5 novembre 2021, n. 32198).
    Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Torino che provvedera’ sulla domanda di assegno conformandosi al principio indicato, nonche’ sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
    Si dispone l’oscuramento dei dati.
    P.Q.M.
    accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione; dispone l’oscuramento dei dati.
    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
    In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.