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FATTI DI CAUSA
1. Beta Spa conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze Gamma Spa per accertare e liquidare il danno riportato in Euro 101.805,50 comprensivi di Euro 94.742,50 per mancato guadagno Euro 2.063,00 per redazione perizia, Euro 5.000,00 per spese di riparazione e sostituzione dell’allestimento dell’autocarro tg. (…omissis).
L’attrice riferiva di avere acquistato dalla convenuta il veicolo Renault Premium in data 12/01/2011 e di avere appaltato contestualmente l’allestimento del mezzo con la installazione di un gancio traino, spoiler fissi, deflettori laterali, sponda retrattile, come da contratto e che dopo la consegna si era verificata la frattura della struttura, ossia della prima staffa superiore anteriore destra.
Pertanto, aveva introdotto procedimento ex art. 696 c.p.c. RG 14577/2013, nel quale la CTU depositata il 31/03/2015 aveva quantificato il costo per l’eliminazione del difetto in Euro 5.000,00.
L’attrice aggiungeva di avere subito anche un danno da mancato impiego del mezzo nella tratta destinata Bologna – Grosseto – Siena – Bologna e di avere commissionato i trasporti ad altra società da luglio 2012 a marzo 2015 e di avere calcolato tramite perizia il danno da mancato guadagno, facendo riferimento ai valori economici ritraibili dalla regolare disponibilità del mezzo e a quelli ottenuti dal ricorso al servizio esterno.
2. Gamma si costituiva, replicando di essere il mero venditore del bene, dato che l’allestitore era Delta Srl e di non avere mai avuto la possibilità di visionare il mezzo dopo la denuncia dei difetti (inviata, peraltro, oltre un anno dopo la consegna, il 3/10/2012). Pertanto, la convenuta eccepiva la prescrizione dell’azione per decorso del termine annuale connesso al contratto di compravendita e negava l’esistenza di un “appalto” ed eccepiva comunque la decadenza anche come contratto di appalto; negava il nesso causale fra difetto e danni ed affermava che la garanzia (annuale) prevista all’art. 9 delle condizioni generali non contemplava gli allestimenti e gli accessori installati e costruiti da terzi.
3. A seguito di chiamata in causa, si costituiva Delta Srl che ammetteva di avere ricevuto una richiesta di allestimento da parte della convenuta e di averlo consegnato alla medesima in data 08/04/2011 ma di non avere avuto alcuna contestazione fino al 22/06/2015 (data nella quale veniva invitata alla negoziazione assistita) e pertanto, eccepiva la decadenza ex art. 1495 c.c., ex art. 1667 c.c. e la prescrizione e sosteneva l’imputabilità dei danni alla negligenza e incuria dell’attrice, oltre che l’inopponibilità dell’ATP nei propri confronti.
4. Il Tribunale riteneva infondata la tesi dell’attrice secondo cui aveva stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra loro, un contratto di vendita e uno di appalto, l’uno – la compravendita – avente ad oggetto il telaio cabinato tre assi Renault Premium 6×2 460.26 DXI privo di allestimenti, l’altro – l’appalto -avente ad oggetto l’installazione di un gancio traino, di due spoiler fissi, deflettori laterali , impianto per casse mobili, sponda retrattile con portata di 20 quintali.
Il contratto era unico, come confermato innanzitutto dalla unitarietà del prezzo pattuito fra le parti in Euro 92.000,00 oltre Iva – senza alcuna distinzione fra camion e allestimenti – e come confermato anche dalle condizioni generali di contratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratto di vendita e doveva essere qualificato come un “contratto misto di vendita e appalto”, nel quale la prestazione di dare si univa a quella di fare e nel quale l’acquirente Beta chiedeva al venditore la fornitura di un veicolo con un certo allestimento, ed il venditore si obbligava a procurarlo, evidenziando nel contratto che l’allestimento “sarà del tipo “Resti” (allestimento Resti: impianto per casse mobili, sponda retrattile 20 q).
Dovendo accertare quale disciplina fosse applicabile al contratto misto di vendita e appalto, e quindi verificare quale fosse l’elemento prevalente nell’economia del contratto e nella volontà delle parti, il Tribunale concludeva che l’elemento economicamente rilevante dell’oggetto (e quindi del veicolo) era la struttura ossia il camion circolante, come poteva evincersi dallo stesso ATP in atti, nel quale per la sostituzione dell’intero controtelaio, facente parte dell’allestimento, era prevista una spesa di Euro 5.000,00 a fronte di un valore complessivo di Euro 92.000,00. Anche la funzione del contratto era caratterizzata dalla prevalenza del mezzo circolante e non dagli allestimenti, che rimanevano meri accessori, i quali pur connotando il mezzo per una funzione o uso particolari, non ne mutavano la destinazione essenziale di mezzo circolante.
Il Tribunale riteneva applicabile la disciplina del contratto prevalente e quindi quella della compravendita su quella dell’appalto. Conseguentemente il termine di prescrizione dell’azione di garanzia per i difetti era quello annuale a decorrere dalla consegna del bene, ex art. 1495 c.c. e la consegna del bene doveva ritenersi avvenuta, se non al momento del contratto, almeno alla consegna del certificato di proprietà del mezzo del 13/07/2011 e del foglio di via 12/05/2011, trattandosi di allegazioni da ritenersi provate anche ex art. 115 c.p.c. nei termini di cui sopra, per cui l’azione promossa dall’attrice doveva ritenersi prescritta per decorso del termine annuale dalla consegna del bene venduto.
4. Beta Spa proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
5. Gamma Spa e Delta Srl resistevano al gravame chiedendone l’inammissibilità o il rigetto.
6. La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello. In particolare, condivideva l’assunto del Tribunale che si fosse in presenza di un “contratto misto”, in ragione dell’imprescindibile e concorrente presenza di elementi propri tanto della vendita quanto dell’appalto.
In tal caso, anche in base alla giurisprudenza maggioritaria, doveva farsi ricorso al c.d. criterio della prevalenza, utilizzando per l’intero negozio ed unitariamente la disciplina del contratto comunque ritenuto nel caso concreto prevalente tra appalto e compravendita (Cass. n. 3578/1999, Cass. n. 3395/1997, Cass. n. 99/1997, Cass. n. 376/1995, Cass. n. 2161/1987, Cass. n. 2626/1984, Cass. n. 1951/1982).
La ricostruzione dell’appellante faceva riferimento al “principio di combinazione” piuttosto che di “prevalenza”, cercando di utilizzare, pro domo sua, per ciascuna pattuizione quella più conveniente, se non addirittura mediante uno “scorporo” di parti del contratto.
Il rapporto inter partes vedeva, invece, prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell’appalto, dato che Gamma Spa aveva “venduto” il veicolo Renault mod. Premium 460.26 e aveva delegato l’allestimento a Delta, ai fini dell’installazione di un gancio di traino, di due spolier fissi, di due deflettori laterali, dell’impianto di casse mobili e di una sponda retrattile, come emergeva dal contratto del 12.1.2011, talché l’elemento della materia aveva avuto prevalenza su quello del lavoro e, in base al criterio della c.d. prevalenza ” in concreto”, la disciplina applicabile era quella della vendita (Cass. S.U. n. 11656/2008)
Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e anche le condizioni generali alla clausola 9 (quest’ultima in tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna e che sempre la clausola 9) – espressamente approvata dall’acquirente ai sensi dell’art. 1341 cc – non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”.
L’azione, dunque, andava esercitata entro un anno dalla consegna, secondo quanto previsto dall’art. 1495 c.c., non rappresentando il c.d. “allestimento” l’oggetto prevalente del contratto e si era prescritta, posto che la consegna doveva ritenersi avvenuta se non lo stesso 12.1.2011, quanto meno alla data di immatricolazione del 12.5.2011 e che la denuncia dei vizi era avvenuta solo il 3.10.2012 e quindi ad oltre un anno dalla consegna.
La domanda doveva essere rigettata con assorbimento di quella di manleva. La Corte d’Appello osservava anche che la domanda dell’attrice era anche palesemente infondata ab initio sulla base di quanto emerso dall’ATP.
7. Beta Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.
8. Gamma Spa e Delta Srl hanno resistito con controricorso.
9. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
10. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
11. È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
12. In prossimità dell’odierna udienza la parte ricorrente e la controricorrente RE. hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione e/o violazione degli artt. 1495 e 1667 c.c., per avere la Corte di merito applicato l’art. 1495 c.c., anziché l’art. 1667 c.c., con riferimento alla prescrizione dell’azione risarcitoria per violazione degli obblighi discendenti da un appalto contenuto in un contratto misto tra vendita e appalto, disattendendo così gli orientamenti giurisprudenziali in sede di legittimità in base ai quali, nei contratti misti, sono sempre comunque fatte salve le norme proprie del contratto cui essi appartengono, poiché il principio della prevalenza deve essere dato senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi che concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale;
2. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: “considerato che, a fronte dell’accertamento di merito sulla prevalenza (in base alla teoria dell’assorbimento nei contratti misti) della vendita rispetto all’appalto, in ragione della preponderanza dello scopo (unitario) traslativo collegato alla prestazione di dare – materia -, rispetto allo scopo realizzativo collegato alla prestazione di facere – lavoro -(accertamento insindacabile in questa sede), la rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, con la conseguente applicabilità delle norme proprie del contratto cui essi appartengono, è subordinata alla condizione che la relativa disciplina giuridica sia compatibile con quella del contratto prevalente (Cass. n. 17855/2023; Cass. n. 26485/2019; Cass. n. 5935/2018; Cass. S.U. n. 11656/2008), ipotesi chiaramente esclusa con riguardo alla previsione di un diverso termine di prescrizione (di un anno per i vizi della vendita ex art. 1495, terzo comma, primo periodo, c.c. e di due anni per i vizi dell’appalto ex art. 1667, terzo comma, primo periodo, c.c.), che ne preclude la coesistenza; atteso, dunque, che il ricorso si profila manifestamente infondato”.
3. La ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni ivi formulate, tenuto conto anche delle conclusioni della proposta, evidenzia di aver inteso sottoporre all’attenzione della Corte la diversa questione se il giudizio di prevalenza possa darsi solo nelle ipotesi in cui in giudizio siano dedotti e controversi aspetti dell’uno e dell’altro contratto. Se dunque la regola dell’applicabilità della disciplina del contratto prevalente (e del contratto non prevalente solo nelle ipotesi nelle quali questa non sia incompatibile con la prima) si ha solo in questi casi o se, al contrario, quando le parti hanno dedotto in giudizio un solo contratto, le norme da applicare non possono che essere quelle del contratto dedotto.
Altrimenti si arriverebbe, come nel caso di specie, alla conclusione, peraltro anche iniqua, di applicare la prescrizione della vendita ad una azione risarcitoria relativa ad un vizio del contratto di appalto. La valutazione della prevalenza e l’applicazione delle norme del contratto prevalente dovrebbe aversi solo nelle ipotesi in cui in giudizio siano dedotti congiuntamente tanto aspetti dell’uno contratto quanto dell’altro.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 La memoria della ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla proposta di definizione accelerata. In particolare, la tesi del ricorrente secondo cui nella specie non dovrebbe applicarsi il principio c.d. della “prevalenza” perché la domanda riguardava solo il contratto di appalto è del tutto infondata.
La prospettazione della parte infatti non preclude al giudice di qualificare e interpretare il contratto nella sua interezza e complessità. Inoltre, alla domanda dell’attrice si contrappongono le difese della convenuta rispetto alle quali ulteriormente il giudice del merito ha il potere/dovere di dare riposta.
Deve ribadirsi in proposito che: In virtù del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Sez. 3 – , Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018, Rv. 651854 – 01)
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, tanto il giudice di primo grado che la Corte d’Appello hanno ritenuto infondata la tesi dell’attrice circa il fatto di aver stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra loro, un contratto di vendita e uno di appalto. I giudici di merito hanno ritenuto che il contratto fosse unico, come confermato innanzitutto dalla unitarietà del prezzo pattuito fra le parti in Euro 92.000,00 senza alcuna distinzione fra camion e allestimenti – e come confermato anche dalle condizioni generali di contratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratto di vendita nel quale prevaleva la prestazione di dare rispetto a quella di fare. Secondo la Corte d’Appello, dunque, il rapporto inter partes vedeva prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell’appalto, dato che GAMMA Spa aveva essenzialmente “venduto” il veicolo Renault mod. Premium 460.26 e aveva delegato l’allestimento a RE., ai fini dell’installazione di un gancio di traino, di due spoiler fissi, di due deflettori laterali, dell’impianto di casse mobili e di una sponda retrattile. Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e che anche le condizioni generali alla clausola 9 (quest’ultima in tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna e che sempre la clausola 9) – espressamente approvata dall’acquirente ai sensi dell’art. 1341 cc – non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”.
In tal caso, in conformità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al criterio della c.d. prevalenza “in concreto”, la disciplina applicabile è quella della vendita.
Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (Sez. 2, Ord. n. 26485 del 2019, conf. Sez.Un. n. 11656 del 2008).
Né può sostenersi, in presenza di un unico contratto con causa prevalente di vendita una compatibilità del diverso termine di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di appalto (art. 1667 cod. civ.) e da quella del contratto di vendita (art. 1495 cod. civ.). Si è già detto, infatti, che: In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l’impianto idrico ed elettrico al bene venduto). (Sez. 2, Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023, Rv. 668324 – 01)
5. Il ricorso è rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.
6. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della due parti controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge -in favore della cassa delle ammende.
7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che in favore delle parti controricorrenti che liquida in favore di RE. Srl in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e in favore di GAMMA Spa in Euro 6000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidi in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, della ulteriore somma pari ad Euro 5.000,00, nonché al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 17 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.