Cassazione civile, Ordinanza, 30 aprile 2021, n. 11478

Cassazione civile, Ordinanza, 30 aprile 2021, n. 11478
(…omissis…)
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) chiamava in giudizio (OMISSIS), al fine di fare accertare che la convenuta era erede del coniuge (OMISSIS), avendone accettato l’eredita’. Spiegava che l’interesse a tale accertamento si giustificava perche’ aveva proceduto esecutivamente nei confronti della convenuta su immobile a lei pervenuto per successione del coniuge.
Occorreva percio’, al fine di procedere nella espropriazione, assolvere all’esigenza di trascrivere l’acquisto a titolo di erede ai fini della continuita’.
Il tribunale accertava sia una fattispecie di accettazione tacita, in dipendenza del fatto che la chiamata aveva non solo presentato la dichiarazione di successione, ma curato anche la voltura catastale del ben, sia la fattispecie di accettazione legale ex articolo 485 c.c..
Contro la sentenza proponeva appello (OMISSIS), denunciando in primo luogo il vizio di ultra-petizione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva ravvisato la fattispecie acquisitiva dell’eredita’ ex articolo 485 c.p.c.; in secondo luogo deduceva che la voltura catastale non poteva dar luogo di per se’ all’accettazione tacita dell’eredita’.
La corte d’appello riconosceva che, nell’attribuire alla voltura catastale il significato di accettazione tacita, il tribunale aveva deciso in conformita’ alla giurisprudenza della Suprema corte; rigettava pertanto il relativo motivo d’appello, ritenendo assorbita la censura del vizio processuale.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., e articolo 476 c.c.. La corte d’appello avrebbe dovuto decidere sul vizio processuale, perche’ la voltura catastale non implica necessariamente accettazione tacita, occorrendo al riguardo l’indagine richiesta dall’articolo 476 c.c., che nella specie non e’ stata fatta.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.
Il ricorso e’ infondato.
Costituisce orientamento consolidato che l’accettazione tacita dell’eredita’ puo’ essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per se’ a comprovare un’accettazione tacita dell’eredita’ (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l’atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprieta’ immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l’eredita’, in effetti, assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprieta’ dal de cuius a se’ stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Consegue da quanto sopra che il convincimento del giudice di secondo grado circa, la configurabilita’, nella specie, di una accettazione tacita dell’eredita’ del (OMISSIS) da parte della chiamata (OMISSIS), desunta dal comportamento complessivo di tale chiamata che, oltre alla denuncia di successione, aveva anche proceduto ad effettuare la voltura catastale, non e’ illogico ne’ affetto da vizi giuridici.
Cass. n. 32770 del 2018, richiamata dalla ricorrente nel ricorso, non afferma alcun principio in contrasto con il consolidato orientamento sopra richiamato, che annovera la voltura catastale nell’ampia casistica giurisprudenziale in cui e’ riconosciuta la ricorrenza di un’accettazione tacita. La pronuncia chiarisce che la voltura catastale non integra incondizionatamente “gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredita’ efficace ad ampio spettro soggettivo”. In questo senso essa si coordina piuttosto con il principio, gia’ affermato da questa Corte, che l’accettazione tacita di eredita’ – pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attivita’ procuratoria – puo’ tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicche’ non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredita’, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017).
In conclusione, i rilievi della corte d’appello, la’ dove si afferma che il positivo riscontro della sussistenza di una fattispecie di accettazione tacita, comportante l’acquisto dell’eredita’ da parte della chiamata, aveva carattere assorbente rispetto alla denuncia del vizio processuale della sentenza di primo grado, sono del tutto corretti. Infatti, il riconoscimento del (supposto) vizio della sentenza di primo grado, in presenza della autonoma e concorrente ratio decidendi, di per se’ sufficiente a giustificare la decisione (Cass. n. 4259/2015: n. 3386/2011), non avrebbe potuto comunque condurre all’accoglimento del gravame (cfr. n. 1078/2003).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con addebito delle spese del giudizio di legittimita’.
Ci sono le condizioni per dare atto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.