Cassazione civile sentenza 7 aprile 2015 n 6925

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 7 aprile 2015, n. 6925

(…omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22-3-1993 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Agrigento (OMISSIS), esponendo che il (OMISSIS) era morto (OMISSIS), il quale con testamento pubblico del (OMISSIS) aveva lasciato alla moglie (OMISSIS), dante causa delle attrici, l’usufrutto su tutti i suoi beni, mentre aveva istituito erede universale la convenuta, alla quale aveva anche donato in data (OMISSIS) altri due immobili. Le attrici precisavano che la meta’ dei beni costituenti il patrimonio ereditario del defunto apparteneva alla moglie, deceduta il (OMISSIS), la quale aveva disposto dei suoi averi in forza di testamento in data (OMISSIS), lasciando alle attrici la nuda proprieta’ di tutti i beni. Deducevano che (OMISSIS) non aveva riservato alla moglie (OMISSIS) la quota di legittima, alla quale quest’ultima non aveva rinunciato ne’ espressamente ne’ tacitamente, e, conseguentemente, rivendicando la quota di legittima spettante alla (OMISSIS), chiedevano la riduzione della quota ereditaria della convenuta.

Nel costituirsi, la (OMISSIS) affermava che il contenuto dell’apparente donazione e del testamento costituiva la contropartita di una prestazione estremamente gravosa (cure e assistenza morale e materiale, con obbligo di permanenza della donataria al domicilio del donante) che essa aveva effettuato da tempo e che si era obbligata ad effettuare fino alla fine della vita di entrambi i coniugi. Aggiungeva che, qualora le disposizioni fossero state ridotte, essa si riteneva libera di chiedere agli eredi dei coniugi defunti il compenso per le prestazioni lavorative erogate, e chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Con sentenza in data 25-5-2001 il Tribunale adito dichiarava aperta la successione di (OMISSIS); dichiarava che l’eredita’ era devoluta secondo le norme del testamento pubblico in data (OMISSIS) a rogito notaio (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS) e, per l’effetto, che successore universale dello (OMISSIS) era la convenuta (OMISSIS); dichiarava altresi’ aperta la successione di (OMISSIS); dichiarava che la relativa eredita’ era devoluta secondo le norme del testamento pubblico in data (OMISSIS) a rogito notaio (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS) e, per l’effetto, dichiarava che successori universali della predetta erano (OMISSIS) e (OMISSIS); disponeva la reintegrazione della quota riservata sull’asse ereditario di (OMISSIS) al coniuge (OMISSIS) e per essa alle sue eredi (OMISSIS) e (OMISSIS) e, per l’effetto, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnava alle attrici per intero tutti gli immobili e mobili ricadenti nei due assi, descritti a pag. 7 della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, ad eccezione dell’intero fabbricato sito in (OMISSIS), in catasto f. 25, particella 797, che assegnava alla convenuta; condannava la (OMISSIS) a pagare alle attrici, a titolo di conguaglio, la somma complessiva di lire 6.400.000.

Con separata ordinanza le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice Istruttore per l’estrazione a sorte dei beni immobili assegnati alle attrici.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la (OMISSIS).

La Corte di Appello di Palermo, dopo aver conferito al C.T.U. un supplemento d’indagini, con sentenza in data 29-1-2009 confermava la sentenza impugnata, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado e della nuova consulenza tecnica d’ufficio. La Corte territoriale, in particolare, disattendeva il primo motivo di gravame, rilevando che il modus consistente nell’obbligo di prestare cure ed assistenza morale e materiale, con obbligo di permanenza della donataria al domicilio del donante, non aveva superato l’arricchimento conseguito e che, pertanto, non era venuto meno lo spirito di liberalita’ che aveva sorretto l’attribuzione; sicche’ doveva ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui non aveva tenuto conto del valore delle prestazioni costituenti il contenuto di tale modus. Il giudice del gravame riteneva infondato anche il secondo motivo di appello, osservando che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredita’ riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento dell’apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario – mediante la cd. riunione fittizia -, stabilire l’esistenza e l’entita’ della lesione della legittima e determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso; con la conseguenza che, una volta determinata l’entita’ della quota riservata al legittimario, nessuna influenza potevano avere, ai fini del calcolo di tale quota, le successive vicende inerenti ai beni caduti in successione e, in particolare, il consolidamento dell’usufrutto alla nuda proprieta’ verificatosi a seguito della morte dell’usufruttuaria. Aggiungeva che, nella specie, dalla lettura del testamento non risultava che il testatore avesse manifestato, esplicitamente o implicitamente, l’intenzione di attribuire alla moglie l’usufrutto dei propri beni quale legato in sostituzione ovvero in conto di legittima, bensi’ quella di attribuirle, per tutta la durata della sua vita, tutto il reddito prodotto dal suo patrimonio, senza escluderla dalla quota parte a lei spettante a titolo di legittima sulla nuda proprieta’.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.

(OMISSIS), nella qualita’ di procuratore generale di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha resistito con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

In prossimita’ dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli articoli 456, 457, 554, 555, 556 e 747 c.c.. Deduce che la Corte di Appello non ha tenuto conto del valore degli oneri imposti alla (OMISSIS), che andava detratto dal valore dei beni a questa donati o lasciati in eredita’. Sostiene, infatti, che l’onere, pur non avendo natura di corrispettivo, comporta una diminuzione di valore della donazione e del lascito testamentario, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale. Rileva che il giudice del gravame ha fondato il suo convincimento sull’assenza di prova della superiorita’ delle prestazioni erogate rispetto al valore del donatum, laddove il problema posto dall’appellante riguardava direttamente il valore del donato, cosi’ come ridotto a causa dell’imposizione del peso.

L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame: “Se, in caso di donazione in nuda proprieta’ con imposizione di oneri modali, il valore della donazione debba essere fissato alla differenza tra il valore del diritto trasferito ed il valore dell’onere, costituito dal peso patrimoniale che la prestazione modale richiederebbe al donatario, da considerarsi con giudizio prognostico e non ex post sulla base di eventi successivi”.

1A) Preliminarmente si osserva che i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilita’ del motivo in esame, rilevando che in primo grado la convenuta aveva sostenuto che il contenuto dell’apparente donazione e del testamento costituiva la contropartita di una prestazione estremamente gravosa e che, sostanzialmente, si era in presenza di un contratto aleatorio; laddove nell’atto di appello la (OMISSIS) ha cambiato tesi in proposito, sostenendo che non si trattava di contratto aleatorio, ma di un onere incidente sull’ammontare del trasferimento patrimoniale. Secondo i controricorrenti, in tal modo sarebbe stata proposta una domanda nuova, inammissibile in appello ex articolo 345 c.p.c..

L’eccezione e’ priva di pregio, dovendosi rilevare che, nella specie, non si e’ in presenza di una domanda nuova, bensi’ di un’eccezione nuova – o, meglio, di una nuova allegazione difensiva -, che ben poteva essere proposta in appello nel regime anteriore alla riforma del 1990.

1B) Nel merito, le censure mosse dalla ricorrente appaiono fondate, meritando il quesito di diritto posto risposta affermativa.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che l’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalita’, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell’ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto cio’ che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (articolo 737 c.c.), sono assoggettati all’obbligo della collazione anche nell’ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere (Cass. 27-11-1985 n. 5888).

Analoghe considerazioni inducono a ritenere che, poiche’ l’imposizione di un onere non snatura l’essenza della donazione, trasformandola in un contratto a titolo oneroso, in caso di proposizione di azione di riduzione le donazioni modali non possono ritenersi escluse dalla riunione fittizia. Poiche’, tuttavia, l’onere, pur non avendo natura di corrispettivo, comporta una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale, la determinazione del valore da considerare ai fini della riunione fittizia deve essere effettuata tenendo conto del valore dell’onere, che, pertanto, deve essere detratto dal valore del bene donato.

Nella specie, la Corte di Appello non si e’ attenuta all’enunciato principio, avendo ritenuto corretta (v. pag. 14 della sentenza impugnata) – in base al mero rilievo secondo cui il valore dell’onere non aveva superato l’arricchimento conseguito dalla (OMISSIS) e non aveva, quindi, fatto venir meno lo spirito di liberalita’ -, la decisione di primo grado, nella parte in cui non aveva tenuto conto del valore delle prestazioni che costituivano il modus imposto alla donataria, consistente nell’obbligo di prestare cure ed assistenza morale e materiale, con obbligo di permanenza della donataria al domicilio del donante. Cosi’ opinando, il giudice del gravame non ha considerato che l’onere in questione, pur non trasformando la donazione in un contratto oneroso, comportava comunque, cosi’ come specificamente dedotto dall’appellante, una limitazione di valore della donazione, della quale doveva tenersi conto in sede di riunione fittizia.

2) Con il secondo motivo la ricorrente, dolendosi della violazione degli articoli 456, 457, 554, 555, 556 e 747 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il valore della donazione attribuita alla (OMISSIS) dovesse essere valutata con riferimento alla piena proprieta’ dell’immobile al momento dell’apertura della successione. Rileva che, poiche’ l’usufrutto attribuito alla (OMISSIS) (coniuge del de cuius) dovrebbe costituire donazione di usufrutto, il cui valore dovrebbe essere determinato ai sensi dell’articolo 556 c.c., che rinvia agli articoli 747-750 c.c., si avrebbe una duplicazione del valore di usufrutto, una volta attribuito alla (OMISSIS) come rifluente nella piena proprieta’, e un’altra volta alla (OMISSIS) quale puro usufrutto. Sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata, nell’individuare il momento in cui determinare il valore dell’asse in quello della morte dell’usufruttuaria ((OMISSIS)), si pone in contraddizione con il principio, affermato nella stessa sentenza, secondo cui il valore dell’asse dovrebbe essere fissato con riferimento all’apertura della successione ((OMISSIS)).

Il quesito di diritto posto e’ il seguente:: “Se, in caso di donazione in nuda proprieta’ con riserva di usufrutto a favore di un terzo, il valore dell’asse ereditario debba farsi considerando il valore della nuda proprieta’ al momento della successione e quello del separato diritto di usufrutto, attribuendo a ciascun beneficiato il rispettivo valore della nuda proprieta’ e dell’usufrutto, senza possibilita’ di valutare nuovamente come valore della donazione quello costituito dalla piena proprieta’, ottenuta successivamente alla apertura della successione del donante, al momento della morte dell’usufruttuario”.

Il motivo, nella prima parte, difetta di specificita’, non richiamando alcun passaggio della sentenza impugnata da cui dovrebbe evincersi che la Corte di Appello ha computato due volte il valore dell’usufrutto.

Per il resto, il motivo e’ infondato.

Secondo un principio affermato da questa Corte, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredita’ riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario – mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l’esistenza e l’entita’ della lesione della legittima, nonche’ determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso (Cass. 19-5-2005 n. 10564; Cass. 19-3-2010 n. 6709).

Ne consegue che, una volta determinata la quota di riserva spettante al legittimario, nessuna influenza possono avere le vicende successive inerenti ai beni caduti in successione.

Nella specie, la Corte di Appello si e’ uniformata agli enunciati principi di diritto, avendo affermato che, ai fini delle operazioni di riunione fittizia, di determinazione della quota di riserva spettante alla legittimaria e di calcolo della integrazione alla medesima spettante, si doveva tener conto dei valori correnti al momento dell’apertura della successione dello (OMISSIS), ed avendo escluso che, una volta determinata l’entita’ della quota riservata al legittimario, potesse tenersi conto delle differenze di valore dei beni venutesi a determinare a seguito del successivo consolidamento dell’usufrutto alla nuda proprieta’ attribuita alla (OMISSIS), dovuto alla morte dell’usufruttuaria (OMISSIS) (avvenuta nel (OMISSIS)).

3) Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando ancora la violazione degli articoli 456, 457, 554, 555, 556 e 747 c.c., sostiene che nell’ipotesi, a suo dire del tutto esclusa nella sentenza impugnata, di donazione con riserva di usufrutto in capo al de cuius donante, alla morte del donante il patrimonio del de cuius non puo’ comprendere il valore dell’usufrutto ormai inesistente.

Il quesito di diritto viene cosi’ formulato: “Se in caso di donazione in nuda proprieta’ con riserva di usufrutto a favore del de cuius donante il valore dell’asse ereditario debba farsi considerando il valore della nuda proprieta’ al momento della successione e non valutando come valore della donazione quello costituito dalla piena proprieta’”.

Il motivo pone una questione non rilevante ai fini della decisione, in quanto nella fattispecie in esame, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, non ricorre un’ipotesi di donazione di nuda proprieta’ con riserva di usufrutto in favore del de cuius donante.

4) Con il quarto motivo la (OMISSIS) lamenta, sotto altro profilo, la violazione degli articoli 456, 457, 554, 555, 556 e 747 c.c.. Nel premettere che la sentenza impugnata ha accolto la tesi sostenuta dall’appellante circa la inconfigurabilita’ di un legato in sostituzione di legittima ovvero in conto di legittima, in relazione alle disposizioni testamentarie, ribadisce i rilievi svolti in ordine all’impossibilita’ di far riferimento ai due istituti previsti dagli articoli 551 e 552 c.c..

La ricorrente formula il seguente quesito: “Se in caso di istituzione di erede universale non legittimo e attribuzione di legato a soggetto legittimario il legato debba essere considerato concorrente alla formazione della quota di riserva ai fini della valutazione della eventuale lesione della stessa”.

Il motivo e’ inammissibile, sia perche’ non individua la statuizione della Corte di Appello che si intende sottoporre a censura, sia perche’, avendo la ricorrente dato atto che il giudice del gravame ha accolto la tesi da essa sostenuta, non si ravvisa in capo alla (OMISSIS) alcun interesse ad impugnare.

5) Con il quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 91 c.p.c., sostenendo che le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza della controparte, ove correttamente valutata.

Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo, dovendosi procedere, all’esito del giudizio di rinvio, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali.

6) Con l’unico motivo le ricorrenti incidentali lamentano la violazione degli articoli 456, 554, 555 e 796 c.c., nonche’ l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Sostengono che la quantificazione dell’usufrutto e’ stata erroneamente fatta dal C.T.U. su tutti i beni che compongono l’asse ereditario, in quanto alcuni beni (meta’ indivisa di un fabbricato in (OMISSIS) e di un fabbricato in (OMISSIS)) sono stati donati da (OMISSIS) a (OMISSIS) per la nuda proprieta’, mentre il donante si e’ riservato l’usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio della moglie (OMISSIS). Deducono che, qualora il donante riservi l’usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, come consentito dall’articolo 796 c.c., il donatario della nuda proprieta’ acquista il pieno dominio dalla cessazione dell’usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato la donazione prima della morte del donante stesso (Cass. 24-7-1975 n. 2899); e che, pertanto, nella specie, l’offerta di usufrutto proposta nei confronti della (OMISSIS) deve ritenersi mai venuta in essere, perche’ non e’ mai stata accettata con atto pubblico. Rilevano che la Corte di Appello ha omesso di prendere in considerazione la questione, sollevata in appello dalle appellate.

L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Se in caso di riserva di usufrutto ai sensi dell’articolo 796 c.c., il donante che riservi l’usufrutto su beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, il donatario della nuda proprieta’ acquista il pieno dominio alla cessazione dell’usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso con atto pubblico”.

Il motivo e’ inammissibile, ponendo una questione che avrebbe dovuto essere fatta valere dalle interessate, rimaste soccombenti sul punto, mediante appello incidentale avverso la decisione di primo grado, che aveva imputato alla quota riservata alla (OMISSIS) sull’eredita’ del coniuge (OMISSIS) il valore dell’usufrutto dei beni donati da quest’ultimo in nuda proprieta’ alla (OMISSIS).

E’ pacifico, al contrario, che nessun appello incidentale e’ stato proposto dalle odierne ricorrenti; sicche’ la soluzione adottata sul punto dal giudice di primo grado non puo’ essere riposta in discussione in questa sede.

7) In definitiva, il primo motivo di ricorso principale va accolto, con conseguente assorbimento del quinto, mentre vanno rigettati sia gli altri motivi di ricorso principale che il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, la quale si atterra’ al principio di diritto enunciato al punto 1B), e provvedera’ anche sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbito il quinto; rigetta gli altri motivi di ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.