separazione personale dei coniugi-attitudine al lavoro proficuo -potenziale capacita’ di guadagno – statuizioni afferenti assegno di mantenimento

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita’ di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento. Tale attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilita’ di svolgimento di un’attivita’ lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.(Cassazione civile, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5817)

morte del coniuge – giudizio di separazione o divorzio – pendenza – cessazione materia contendere 

La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimita’ davanti alla Corte  di Cassazione, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno (Cassazione  civile,  sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092)

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Inosservanza obbligo di fedelta’ coniugale – intollerabilita’  prosecuzione della convivenza ed addebito della separazione – circostanza sufficiente   Relazione di un coniuge con estranei  –   plausibili sospetti di infedelta’   –  offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge – addebitabilità separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. –

L’ inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave,  di regola sufficiente a determinare l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.  La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui e’ coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelta’ e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge. Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà ( Cassazione civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3923).

Conservazione del tenore di vita matrimoniale – parametro di riferimento utilizzabile’ ai fini del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum debeatur – esclusione

La conservazione del tenore di vita matrimoniale, posto a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile ne’ ai fini del giudizio sull’an debeatur ne’ di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione e’ finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica (Cassazione  Civile, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3015)

 

assegno di divorzio – riferimento al tenore di vita pregresso – rilevanza  – esclusione –  assegno  di divorzio –  autosufficienza economica del richiedente- rilevanza – sussiste

Ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto  il riferimento al tenore di vita pregresso,  che va sostituito  con quello dell’ autosufficienza economica del richiedente.

L’autosufficienza economica  va collegata a specifici parametri che vanno adeguati  alla fattispecie concreta : il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie. (Cassazione civile, sentenza  26 gennaio 2018, nr 2043)

 

mancanza di indipendenza-autosufficienza economica  –  presupposto legale attribuzione dell’assegno divorzile – requisito della conservazione del tenore di vita matrimoniale  – irrilevanza

 

La condizione di mancanza di indipendenza-autosufficienza economica  e’ presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile,   risultando irrilevante l’ulteriore riferimento, presente nella sentenza impugnata, al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita matrimoniale . (Cassazione civile, ordinanza  21 dicembre 2017, n. 30738)

Quantificazione assegno divorzio – parametri  – valutazione anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Una volta verificato il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile per la quantificazione dello stesso ci si deve rifare ai parametri indicati dalla legge e cioè: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi – e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio»  (Tribunale  di Vicenza, sentenza nr  3293/2017 pubblicata il 6.12.2017)

 

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Eccezione di assegnazione giudiziale della casa  in sede di separazione coniugale –  onere di eccezione in capo alla parte – esclusione

L’ eccezione di assegnazione giudiziale della casa in sede di separazione coniugale non rientra né tra i casi per i quali la legge prevede espressamente l’onere di eccezione in capo alla parte né tra i casi in cui l’elemento costitutivo dell’eccezione è rappresentato dalla manifestazione di volontà di esercitare un diritto potestativo; l’efficacia impeditiva del diritto dell’attore al rilascio  deriva direttamente dal provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione coniugale e non dalla manifestazione di volontà dell’assegnatario dell’immobile di volersi avvalere degli effetti di tale provvedimento giudiziale. (Cassazione civile
ordinanza 27 giugno – 31 ottobre 2017, n. 25835)

 

Affidamento  figli  minori – giudizio  prognostico relativo alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio  – formulazione –  criteri

In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacita’ dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita’ di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita’ a un assiduo rapporto, nonche’ della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che e’ in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialita’, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione  (Cassazione civile, ordinanza 28 settembre 2017, n. 22744)