L’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 c.c. previgente e art. 155 quater c.c., o in forza della legge sul divorzio, non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato dell’immobile, allorquando l’immobile venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al godimento stesso. (Cassazione civile, sentenza n.17843 del 9 settembre 2016)
Assegnazione della casa familiare – limitazione a porzione immobile di proprietà esclusiva genitore non collocatario – possibile – condizioni
Il giudice puo’ limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprieta’ esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualita’ coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialita’ e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori. (Cassazione civile, ordinanza 8 giugno 2016 n. 11783)
Obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni – cessazione – raggiungimento condizione di indipendenza economica
Determinazione assegno divorzio – occupazione di fatto dell’immobile da parte del coniuge – ponderazione rispettive posizioni patrimoniali e reddituali
In sede di determinazione dell’assegno di divorzio, l’occupazione di fatto di un immobile da parte del coniuge configura utilità che fuoriesce dall’ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, rimanendo la difficolta’ di liberazione dell’immobile da parte del suo proprietario un dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali. (Cassazione Civile, ordinanza n.233 datata 11 gennaio 2016)
Divorzio – domanda di scioglimento o cessazione effetti civili matrimonio – competenza.
Determinazione dell’assegno divorzile – inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente – confronto tra le rispettive potenzialità economiche dei coniugi.
La determinazione dell’assegno divorzile va effettuata verificando, da un lato, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente , tenendo conto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, l’accertamento del diritto all’emolumento deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio” (Cassazione civile, Ordinanza 23 Ottobre 2015, nr 21669)
Assegno divorzile – disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria – costituisce voce reddituale suscettibile di valutazione da parte del giudice
Ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, anche la disponibilita’ patrimoniale acquisita in via ereditaria può essere oggetto di valutazione da parte del Giudice in quanto costituente in ogni caso una voce reddituale (Cassazione Civile, ordinanza n. 4285 del 3 Marzo 2015)
Divorzio – pregresso stato di separazione tra coniugi – interruzione.
Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell’azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970), può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità. (Cassazione civile, ordinanza n. 27386 del 24 dicembre 2014)
Determinazione della quota di spettanza della pensione e degli altri emolumenti percepiti dall’ex coniuge – criteri
Nella determinazione della quota di spettanza della pensione e degli altri emolumenti percepiti dall’ex coniuge, si tiene conto sia del criterio della durata dei matrimoni, sia della eventuale esistenza di criteri correttivi (convivenza prematrimoniale, entità dell’assegno divorzile, condizioni economiche e personali) pervenendo però a una sostanziale equiparazione delle parti in conflitto nella attribuzione di tali indici di valutazione ulteriori sicché si ritiene pressoché esclusiva la rilevanza della durata dei rispettivi matrimoni (Corte di cassazione, ordinanza n. 23102 del 30 ottobre 2014)