Affido condiviso – esercizio concreto bigenitorialità – casa coniugale

L’introduzione, con la Legge n. 54 del 2006, del regime giuridico generale dell’affido condiviso, favorendo anche l’esercizio concreto della bigenitorialità, ha indotto, nell’ipotesi di una pregressa destinazione a casa familiare di un’ampia porzione immobiliare o di più unita’ abitative, ove tale soluzione fosse consentita dal grado di conflittualità coniugale a operare un godimento frazionata del bene immobile, fondato su una suddivisione di fatto della disponibilità dell’abitazione familiare in modo da consentire ai minori la conservazione non solo dell’habitat domestico ma anche della vicinanza e del rapporto pressoche’ quotidiano con i genitori. (Cass. Civ.  ordinanza n. 8580, 11 aprile  2014)

Famiglia – matrimonio – separazione personale dei coniugi – effetti – assegno di mantenimento – prescrizione – sospensione ex art. 2941, n. 1, c.c. – operatività – esclusione- fondamento

In tema di diritto del coniuge beneficiario al pagamento dell’assegno di mantenimento, alla stregua di una interpretazione dell’art. 2941, n. 1, cod. civ., non letterale ma che tenga conto dell’evoluzione del quadro normativo e della stessa coscienza sociale, la sospensione della prescrizione non opera nel caso di separazione personale tra coniugi (Cass. civ. Sent.7981 del 4 aprile 2014)

Spese straordinarie – inadempimento del coniuge onerato – accertamento delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza dell’obbligo di esborso delle spese straordinarie e del relativo ammontare – necessità

All’ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall’art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell’ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. In linea con la giurisprudenza di questa sezione, va riaffermato che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare” ( Cass. Civ. sent. Nr 2815  del 7.02.2014)