appalto – opera commissionata – accettazione tacita-   – assenza di riserve- compimento atto che presuppone accettazione

Perche’ possa parlarsi di accettazione tacita dell’opera commissionata occorre che il committente accetti senza riserve la consegna dell’opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volonta’ di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla o accettarla condizionalmente.  (Cassazione Civile, Ordinanza 3 luglio 2018, n. 17317)

1755 c.c. – affare- diritto alla provvigione mediatore – nozione – operazione economica generatrice rapporto obbligatorio

Per affare”, da cui, a norma dell’articolo 1755 c.c., sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioe’, in virtu’ del quale sia costituito un vincolo che da’ diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicche’ anche la stipulazione di un contratto preliminare e’ sufficiente a far sorgere tale diritto (Corte di Cassazione, Ordinanza 3 luglio 2018, n. 17319)

transazione – futuri eredi- rinuncia ai diritti su futura successione – nullità – sussiste

E’ nulla per contrasto con il divieto di cui agli articoli 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando e’ ancora in vita il de cuius, con la quale si rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a far accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando, in quanto idonei a dissimulare in realta’ una donazione (Cassazione civile Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15919) .

servitu’ di passaggio –  proprietario del fondo servente – apposizione di  un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto – diritto – sussiste

 

Nelle  servitu’ di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l’esercizio della facolta’ di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto, anche  se dall’esercizio di tale diritto possono derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalita’ di transito. Conseguentemente, nel caso in cui  non sia dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l’aggravamento o l’ostacolo all’esercizio della servitu’, questi non puo’ pretendere l’apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio “servitus in faciendo consistere nequit”  (Cassazione civile, Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14497 ).

 

contratto preliminare – inadempimento – conseguenze

A fronte di un vincolo contrattuale preliminare ormai perfezionatosi, nel  caso di inadempimento e’  ipotizzabile una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del contratto per effetto della declaratoria di risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c., previo accertamento dell’incidenza della gravita’ dell’inadempimento stesso sul funzionamento sinallagmatico. Altrimenti, puo’ darsi un’ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, ove sussistano i presupposti dell’essenzialita’ del termine, o della pattuizione di una clausola risolutiva espressa o della previa intimazione d’una diffida ad adempiere (articoli 1454, 1456 e 1457 c.c.). Infine, la sentenza puo’ prendere atto dell’intervenuto esercizio di una facolta’ di recesso, facolta’ attribuita in forza di patto espresso (articolo 1373 c.c.), oppure, in forza del secondo comma dell’articolo 1385 c.c., ove sia stata data una caparra confirmatoria, in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto per l’inadempimento della controparte. Se invece la pattuizione intercorsa durante le trattative di acquisto e’ finalizzata ad ulteriori accordi che definiscano i restanti elementi essenziali dell’accordo, e non e’ percio’ ancora qualificabile come contratto preliminare, puo’ ipotizzarsi un rifiuto motivato di procedere nella contrattazione. (Cassazione civile Sentenza 21 maggio 2018, n. 12527)

– vizio di regolarita’ urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformita’ rispetto alla concessione- possibilità – sussiste – esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita – sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 c.c.

In materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40 puo’ essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 c.c. nel caso in cui l’immobile abbia un vizio di regolarita’ urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformita’ rispetto alla concessione. (Cassazione civile sentenza 14 Maggio 2018, n. 11659)

Fatto illecito imputabile a piu’ persone –   responsabilita’ solidale –  “diversa gravita’ delle rispettive colpe” e  “diseguale efficienza causale di esse”  – rilevanza  ai soli  fini del regresso. Appaltatore  –  osservanza  criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidato – obbligo controllo  bonta’  progetto o delle istruzioni impartite dal committente – sussiste. Appaltatore – progetto  e/o  istruzioni palesemente errate –  esenzione  da responsabilita’ – condizioni 

Nel caso di  responsabilita’ solidale per fatto illecito imputabile a piu’ persone, il vincolo di’ solidarieta’ che lega i coautori del fatto dannoso comporta che il danneggiato possa pretendere la totalita’ della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la “diversa gravita’ delle rispettive colpe” e la “diseguale efficienza causale di esse” possono avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, e cioe’ ai fini dell’azione di regresso.

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (articolo 1176 c.c., comma 2), e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo: in mancanza di tale prova, l’appaltatore e’ responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell’opera.  senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, ne’ l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cassazione civile Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7553)

Contratto  definitivo  successivo al  preliminare –  unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto. Conformita’ del nuovo accordo alla volonta’ delle parti-  presunzione relativa  

Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina puo’ anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.

La presunzione di conformita’ del nuovo accordo alla volonta’ delle parti puo’, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova – che deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili – di un accordo posto in essere dalle stesse parti, contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo; e che tale prova, secondo le regole generali del processo, va data dall’attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda con la quale egli chiede l’adempimento di un obbligo che, pur riportato nel contratto preliminare, egli puo’ far valere in forza del distinto accordo intervenuto fra le parti all’atto della stipula del contratto definitivo  (Cassazione  civile, ordinanza  14 marzo 2018).

 

D.lgs. n. 122 del 2005 –  immobile da costruire per il quale sia stato richiesto permesso a costruire –  fideiussione  – mancato rilascio – nullità di protezione – dato caratterizzante – collocazione nell’alveo  del prescritto procedimento amministrativo

Il dato caratterizzante della  disciplina  del  d.lgs. n. 122 del 2005  nella parte in cui prevede che  il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire per il quale sia stato richiesto il permesso a  costruire, è costituito  dalla sua collocazione nell’alveo del prescritto procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire e di verifica della compatibilità di ciò che l’imprenditore sta costruendo – o si accinge a costruire – con la vigente normativa urbanistica. Ciò rappresenta l’elemento differenziale rispetto alla diversa fattispecie dell’immobile da costruire per il quale non sia stato nemmeno richiesto il relativo permesso e che pertanto non vede sorgere nel promittente acquirente quel particolare affidamento nel contesto di legalità in cui si colloca l’iniziativa imprenditoriale di costruzione dell’immobile ove almeno tale permesso sia già stato richiesto.  (Corte Costituzionale sentenza n. 32 del 19 febbraio 2018)

mediazione – riconoscimento  diritto  alla provvigione –  nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attivita’ svolta dal mediatore  e la conclusione dell’affare – necessità – esclusione 

Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non e’ richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attivita’ svolta da questi  e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, cosi’ da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalita’ adeguata (Cassazione civile, ordinanza  16  gennaio 2018, n.869)