Diritto del mediatore alla provvigione

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attivita’ intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attivita’ del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volonta’ delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.

Conseguentemente la prestazione del mediatore ben puo’ esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioe’, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalita’ adeguata (Cassazione civile Ordinanza 2 febbraio 2022 nr 3134).

Sulla natura del termine per la stipula del contratto definitivo

Il termine per la stipula del contratto definitivo fissato nel preliminare di compravendita immobiliare può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c. c. , solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi tenendo conto delle espressioni utilizzate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo. Questa volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “improrogabile”, quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del contratto stesso oltre la data considerata. (Cassazione Civile, Ordinanza 12 gennaio 2022 n. 823).

Preliminare di compravendita e risoluzione per inadempimento.

Nel contratto preliminare, va qualificata come declaratoria di risoluzione per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale – e non come esercizio del diritto di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che ha conseguito il versamento della caparra, chiede, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni.

In tal caso, essa non può incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. (Cassazione civile, Ordinanza, 15.12. 2021 n. 40292).

Doni tra fidanzati: vere e proprie donazioni ?

I doni tra fidanzati, di cui all’articolo 80 c.c., non essendo equiparabili ne’ alle liberalita’ in occasione di servizi, ne’ alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, ne’ alle liberalita’ d’uso, costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice e possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette.

Cassazione civile, Ordinanza n. 29980/2021.

Recesso del promissario acquirente per inadempimento dei promittenti venditori e occupazione priva di titolo


Nel caso di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l’occupazione di quest’ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per inadempimento del promittente venditore. Da questa data va, pertanto, riconosciuta l’indennità di occupazione dell’immobile, mentre, nella diversa ipotesi del recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell’indennità di occupazione va individuata in quella di consegna dell’immobile. (Cassazione Civile, Ordinanza 14 ottobre 2021 n. 28218).

Caparra confirmatoria, restituzione caparra e diritto della parte adempiente ad esigere il doppio.

Nel caso in cui la parte inadempiente restituisca la somma versatale a titolo di caparra confirmatoria dall’altra parte contrattuale, non viene meno il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio della caparra, da far valere, ove non emerga in senso contrario un’univoca volonta’ abdicativa del suo diritto da parte del creditore, mediante l’esercizio del recesso, anche con la proposizione di apposita domanda giudiziale in caso di mancata conformazione spontanea dell’inadempiente al relativo obbligo. (Cassazione civile, sentenza 12 luglio 2021 n. 19801)

Acquisto per usucapione e requisito della non clandestinità.

Ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 30 aprile 2021 n. 11465).

Recesso per inadempimento e caparra confirmatoria

La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. (Cassazione civile, Ordinanza 16 aprile 2021 n.10196)

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare è in rapporto causale con l’attività intermediatrice

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. –

Cassazione civile, Ordinanza 12 marzo 2021 n. 7029