Rispetto termine di efficacia precetto ex articolo 481 c.p.c.- notifica atto di pignoramento immobiliare entro novanta giorni da notificazione precetto- sufficienza . Termine di efficacia pignoramento immobiliare ex 497 c.p.c. – decorrenza – data di notificazione dell’atto.

Perche’ sia rispettato il termine di efficacia del precetto dell’articolo 481 c.p.c., e’ sufficiente che entro novanta giorni dalla sua notificazione, venga notificato l’atto di pignoramento immobiliare;il termine di efficacia del pignoramento immobiliare dell’articolo 497 c.p.c., decorre dalla data di notificazione dell’atto, sicche’ entro novanta giorni da questa deve essere presentata l’istanza di vendita. (Cassazione civile, sentenza n. 7998 del 20 aprile 2015)

Titolo esecutivo costituito da condanna alle spese accessoria a sentenza di rigetto di opposizione a precetto – caducazione per effetto di cassazione con rinvio – conseguenze

La caducazione del titolo esecutivo costituito da una condanna alle spese accessoria a sentenza di rigetto di un’opposizione a precetto, per effetto di cassazione con rinvio di tale sentenza, comportando, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia della statuizione sulle spese e, quindi, del titolo in base al quale sono stati compiuti gli atti della relativa procedura di esecuzione, determina la cessazione della materia del contendere sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente tale procedura e, quindi, sul ricorso avverso la sentenza pronunciata riguardo ad essa, del quale la Corte di cassazione sia stata investita. (Cassazione civile, sentenza nr 6822 del 3 aprile 2015)

Decreto ingiuntivo – mancata opposizione – giudicato sostanziale

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del ‘petitum’ ovvero della ‘causa petendi’ in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. (Cassazione civile, sentenza n. 6673 del 2 aprile 2015)

Creditore chirografaro – intervento tardivo – termine ultimo

Sia nel regime dell’articolo 565 anteriore alla sostituzione operata dal D. L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, quanto nel regime successivo a tale sostituzione, la previsione come momento ultimo della possibilita’ di un intervento tardivo del creditore chirografario prima dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c., andava e va intesa nel senso che tale intervento e’ ormai precluso dopo che tale udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) ed abbia avuto luogo con un’attivita’ di trattazione effettiva ai sensi di detta norma, ancorche’ venga disposto dopo di essa rinvio in prosecuzione della trattazione, mentre esso resta ancora possibile: a) qualora detta udienza, venga tenuta non gia’ con lo svolgimento di una simile attivita’ di trattazione, bensi’ con il solo compimento di attivita’ dirette a rimediare ad una nullita’ impediente il suo rituale svolgimento e dunque abbia luogo una trattazione solo a questo scopo ed in funzione dell’adozione del provvedimento per rimediare alla nullita’, seguendone la fissazione di una nuova udienza per la trattazione ai sensi dell’articolo 596; b) nel caso in cui l’udienza non abbia luogo per mero rinvio derivante da ragioni d’ufficio. In tali casi l’intervento e’ possibile ancora prima dell’udienza di rinvio (Cassazione civile,, sentenza n. 6432 del 31 Marzo 2015)

Privilegio ipotecario – interessi maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento fino alla vendita del bene oggetto d’ipoteca – sussiste

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca (Cassazione civile, sentenza nr 6403 del 30 marzo 2015)

Requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilita’ di cui alla L.F., articolo 1, comma 2, lettera b – individuazione dei ricavi lordi

In tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilita’ di cui alla L.F., articolo 1, comma 2, lettera b, (nel testo risultante dalla riforma di cui al Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), per l’individuazione dei “ricavi lordi, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e n. 5 (altri ricavi e proventi) dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall’articolo 2425 c.c., lettera A. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a piu’ esercizi, che vengono sospesi, in conformita’ del principio di competenza economica di cui all’articolo 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi. (Cassazione civile, ordinanza n.4526 del 5 Marzo 2015)

Pignoramento presso terzi dichiarato improcedibile per sopravvenuto fallimento del debitore – possibilità della banca (terzo debitore) che abbia reso dichiarazione positiva ex art 547 cpc di eccepire l’intervenuta compensazione con un credito vantato in forza di un distinto rapporto di C/C nel giudizio per il pagamento del saldo del conto corrente intrapreso dal fallimento – sussiste.

In tema di pignoramento individuale presso terzi di somma depositata su conto corrente bancario, non e’ precluso al terzo che abbia reso la dichiarazione positiva ex articolo 547 c.p.c., nel procedimento espropriativo, in seguito dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, di eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento in luogo del debitore per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione con riguardo al credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi della L.F., articolo 56 (Cassazione civile, sentenza n.4380 del 4 marzo 2015)

Decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di titoli cambiari – possibilità di invocare nel successivo giudizio di opposizione un rapporto causale diverso e ulteriore – esclusione

Chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione e’ inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, l’esistenza di un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio Cassazione civile, sentenza nr 818 del 20 gennaio 2015

Fideiussione -possibilità di prevedere un limite di tempo inferiore a quello del rapporto garantito – sussiste.

La possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito, deve ritenersi consentita: sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa. (Cassazione civile, sentenza n. 27531 del 30 dicembre 2014)

Azione revocatoria ex art 2901 c.c. – atti compiuti dal singolo coniuge in comunione dei beni

Il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto e’ litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non puo’ ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validita’ ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’articolo 2901 c.c., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiche’ detta azione non determina alcun effetto restitutorio ne’ traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione. (Cassazione civile, sentenza n. 26168 del 12 dicembre 2014)