Fallimento – procedimento per la dichiarazione di fallimento – società estinta – termine annuale – decorrenza.

Il “dies a quo del termine annuale entro il quale può essere dichiarato, ai sensi dell’art. 10 legge fall., il fallimento della società estinta va individuato nella data di effettiva cancellazione della società risultante dal registro delle imprese e non in quella in cui è stata formulata la relativa istanza. (Cassazione civile, sentenza n. 10105 del 9 maggio 2014).

Art. 173, primo comma, l.fall – atti di frode da parte del debitore – la relativa qualificazione spetta al Tribunale

La lettera dell’art. 173, primo coma, l. fall. è esplicita nel senso che il tribunale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo quando il commissario giudiziale ha accertato e riferito il compimento di atti di frode da parte del debitore. La frode ha carattere oggettivo e la relativa qualificazione spetta al tribunale indipendentemente dalle espressioni usate dal commissario giudiziale, il quale ha il compito di accertare i fatti e di riferirli al tribunale. (Cassazione civile, sentenza nr 9271 del 24 aprile 2014)

Opposizione a decreto ingiuntivo – fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’esistenza del credito verificatisi dopo la pronuncia del decreto

Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vengano introdotti con l’opposizione fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell’esistenza del credito di cui al decreto verificatisi dopo la sua pronuncia e prima della scadenza del termine per l’opposizione oppure qualora nel corso del giudizio di opposizione vengano introdotti fatti di quella natura verificatisi dopo la proposizione dell’opposizione, nell’ipotesi in cui il debitore non abbia formulato domanda di accertamento della verificazione dei detti fatti (nella quale su di essa vi dovrà essere pronuncia), la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione per ragioni di rito, come la tardività o il difetto di procura (nel regime anteriore alla l. n. 69 del 2009), una volta passata in cosa giudicata, non preclude la possibilità di dedurre quei fatti o con azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l’esecuzione sulla base del decreto, rispettivamente con l’opposizione al precetto e con l’opposizione all’esecuzione. (Cassazione civile, sent. N. 6337 del 19 marzo 2014)

Fallimento – giurisdizione tribunale fallimentare

La giurisdizione del tribunale fallimentare sull’accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non puo’ estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 12, comma 2, sulle quali e’ attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie. (Cassazione civile, ordinanza nr 6248 del 18 Marzo 2014)

Perenzione dell’ipoteca

L’inefficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale, ai sensi dell’articolo 2847 c.c., sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, non comporta la nullita’ ne’ del precetto, ne’ del pignoramento, ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente della legittima causa di prelazione. (Cassazione civile, sent. nr 2610 del 5.02.2014)

Esecuzione forzata – vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino piu’ creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiche’ nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo e’ improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finche’ il titolo del creditore procedente ha conservato validità (Cassazione civile, Sezioni Unite Sent. Nr 61 del 7.01.2014)

Azione revocatoria: può essere proposta anche dal titolare di un credito contestato o litigioso.

L’azione revocatoria può essere proposta non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso, e che in questo secondo caso, quand’anche l’accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo, anche mediante presunzioni, e non anche il consilium fraudis (Tribunale di Vicenza, sent. N. 714 del 29.05.2013)