Danno non patrimoniale – liquidazione – la conclusiva valutazione comprende tutte le componenti che determinano la consistenza del danno

Il danno non patrimoniale va liquidato in modo unitario e senza procedere a duplicazioni risarcitorie, ma occorre che, nella conclusiva valutazione unitaria, siano comprese tutte le componenti che determinano la consistenza del danno: quindi non solo le lesioni e le sofferenze fisiche (danno biologico), ma anche la sofferenza morale, il dolore psichico, l’eventuale pregiudizio alla vita di relazione, le menomazioni al pieno godimento dei rapporti affettivi e familiari, e cosi’ via), evitando solo che sia attribuito piu’ volte il risarcimento in relazione al medesimo atteggiarsi del danno, sulla base di distinzioni puramente nominali fra l’uno e l’altro. ( Cassazione civile, sentenza n. 7193 del 10 aprile 2015)

Diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno – sussistenza – condizioni

Il trasportato ha diritto all’integrale risarcimento del danno a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo. È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell’ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili. ( Cassazione civile, sentenza n. 7704 del 16 aprile 2015)

Responsabilità ex art 2043 c.c. ed ex art 2051 c.c. – diversità presupposti di fatto – conseguenze

La responsabilita’ prevista dall’articolo 2043 c.c., e quella prevista dall’articolo 2051 c.c., si fondano su presupposti di fatto diversi.exLa prima esige l’accertamento d’una condotta colposa e la derivazione causale da essa del danno; la seconda esige l’accertamento della qualita’ di ‘custode’ in capo al convenuto e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita. Non e’ dunque possibile per il danneggiato invocare per la prima volta in appello una responsabilita’ ex custodia, se in primo grado non abbia espressamente allegato che il danno e’ stato arrecato dalla cosa, e che il danneggiante rivesta la qualita’ di ‘custode’ ai sensi e per i fini di cui all’articolo 2051 c.c. ( Cassazione civile, sentenza n. 3589 datata 24 febbraio 2015)

Comune – responsabilità – soggetto aggredito da cane randagio – sussiste – danno riconducibile ad omissione di comportamenti dovuti

Il Comune deve rispondere dei danni patiti da un soggetto aggredito da un cane randagio, atteso che l’ente territoriale – ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo – e’ tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza ( Cassazione civile, sentenza n. 2741 del 12 Febbraio 2015)

Delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria da parte della p.a. – sanatoria postuma – possibilità – casi

La nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194), tale dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta ( Cassazione civile sentenza nr 26911 del 19 dicembre 2014)

Illecito aquiliano – liquidazione del danno non patrimoniale

In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realta’ socio-economica nella quale la somma liquidata e’ destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiche’ tale elemento e’ estraneo al contenuto dell’illecito. ( Cassazione civile )

Responsabilità dei genitori per i fatti illeciti causati dai figli minori – art 2048 c.c.

In relazione all’interpretazione della disciplina prevista nell’art. 2048 cod. civ., è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata; il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore. L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 cod. civ. Non è conforme a diritto, invece, per evidente incompatibilità logica, la valutazione reciproca, e cioè che dalle modalità del fatto illecito possa desumersi l’adeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata. ( Cassazione civile sentenza n. 24475 del 18 novembre 2014)

Art 1, 1 comma lett. C) del decreto legislativo n.50/1992 – interpretazione – negoziazioni che si svolgono nell’abito degli stands allestiti all’interno di una fiera o di un salone di esposizione.

Il testo letterale delle norme di cui al d. lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, deve essere interpretato in coerenza con le finalità perseguite dalla Direttiva. Ne consegue che la disposizione di cui all’art. 1, 1 comma, lett. c) del decreto medesimo, là dove include fra le fattispecie meritevoli di tutela i contratti o le note d’ordine che il consumatore sottoscriva in area, pubblica o aperta, al pubblica – fattispecie che fra l’altro non è inclusa fra quelle elencate dalla Direttiva – deve essere interpretata nel senso che non qualunque luogo pubblico od aperto al pubblico giustifica la peculiare tutela di cui alla normativa, bensì solo quei luoghi pubblici o aperti al pubblico che non siano di per sé destinati alle negoziazioni, ed ai quali il consumatore acceda per finalità estranee a quella di comprare, di vendere o di contrattare, si che l’eventuale iniziativa del professionista lo colga di sorpresa e impreparato alla difesa dei suoi interessi, (cfr. terzo e quarto Considerando della Direttiva). Non si può dire, quindi, che le negoziazioni che si svolgano nell’ambito degli stands allestiti dagli operatori all’interno di una fiera o di un salone di esposizione, siano in linea di principio assoggettabili alle disposizioni dell’art. 1, 1 comma, d. lgs n. 50/1992 cit., pur se si tratti di luoghi ai quali il pubblico possa liberamente accedere. In questi casi da un lato l’attività imprenditoriale non può propriamente ritenersi esterna alla sede dell’impresa, trattandosi di attività solo temporaneamente dislocata in luogo diverso dalla sede legale e dall’ordinaria sede commerciale. Dall’altro lato non si può in linea di principio affermare che il consumatore che acceda di sua iniziativa allo stand fieristico ed ivi concluda un affare si possa considerare in situazione tale da venire sorpreso e colto impreparato dalle offerte commerciali in cui si imbatte, dato che normalmente vi si reca proprio per conoscere e valutare tali offerte’. ( Cassazione civile sentenza-28-ottobre-2014-n-22863)