Rinuncia all’eredita’ -forma solenne – dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni – equipollenti – possibilita’ – esclusione. Rinuncia all’eredita’ – successiva accettazione eredita’ – non osta

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all’eredita’ – la quale determina la perdita del diritto all’eredita’ ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni) senza possibilita’ di equipollenti. E’ escluso che la rinuncia all’eredita’ possa essere fatta mediante scrittura privata autenticata. La rinunzia all’eredita’ non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell’art. 525 c.c. e non e’, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che puo’ essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volonta’ di non accettare la vocazione ereditaria (Cassazione civile, sentenza 4 luglio 2016 n. 13599)

Successione necessaria – determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari

In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, si deve considerare la massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte – al netto dei debiti – maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualita’ di legittimario. L’equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualita’ di legittimario a quelle posteriori risponde alla ratio della riunione fittizia che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario (Cassazione civile sentenza n.4445 del 7 marzo 2016)

Quota di riserva – determinazione

Ai fini della determinazione della quota di riserva (art. 556 cod. civ.), la posizione del coniuge non e’ diversa rispetto a quella dei figli. E invero, come il figlio sopravvenuto puo’ chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non piu’ tale; allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli puo’ chiedere la riduzione di tutte le donazioni compite dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio. (Cassazione civile sentenza n.4445 del 7 marzo 2016)

Erede legittimo e legittimario – domanda di riduzione di atti di donazione lesivi di quota di riserva.

Quando l’attore, quale erede legittimo e legittimario, ha proposto domanda di riduzione di atti di donazione lesivi della quota di riserva a lui spettante ai sensi degli artt. 536 e segg. cod. civ., legittimamente il giudice di merito, a seguito della interpretazione della domanda giudiziale, puo’ ritenere che tale domanda si estenda anche alla riduzione delle disposizioni contenute nel testamento del de cuius che sia stato prodotto in corso di causa e di cui l’attore legittimario non conosceva l’esistenza, quando dal tenore della sua pretesa risulti che l’attore intenda comunque conseguire la quota di legittima spettantegli ex legge’. (Cassazione civile, sentenza nr 24521 del 2 Dicembre 2015)

Donazione indiretta – elargizione liberalita’ – modalita’ attuative

La donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalita’ che viene attuata, anziche’ con il negozio tipico descritto nell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli e’ proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalita’ medesima (Cassazione civile, sentenza nr 21449 del 21 Ottobre 2015)

Riscossione canoni di locazione di un bene ereditario. Accettazione tacita d’eredita’ ai sensi dell’art 476 c.c.. Sussiste

L’accettazione tacita di eredita’, che si ha quando il chiamato all’eredita’ compie un atto che presuppone la sua volonta’ di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualita’ di erede, puo’ essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volonta’ di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volonta’ di accettare. La riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell’eredita’, ai sensi dell’articolo 476 c.c. ( Corte di Cassazione, sentenza n.11823 in data 8 Giugno 2015)

Comunione ereditaria – immobile non comodamente divisibile – vendita all’incanto – rimedio residuale

Ai sensi dell’articolo 720 c.c., in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l’assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i piu’ richiedenti valutando ogni ragione di opportunita’ e convenienza, dandone adeguata motivazione; se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza (o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facolta’ di attribuzione dell’intero), soccorre il rimedio residuale della vendita all’incanto. (Corte di Cassazione, sentenza n. 10216 del 19 maggio 2015)

Donazione modale – causa del negozio- liberalita’ limitata attraverso il modus – conseguenze

L’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalita’, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell’ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto cio’ che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (articolo 737 c.c.), sono assoggettati all’obbligo della collazione anche nell’ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere (Cassazione civile, sentenza n. 6925 del 7 aprile 2015)