Nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’articolo 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, disciplinata dall’articolo 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme dell’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale previsto dall’art. 2945, comma 1, c.c. .(Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 11 luglio 2019, n. 18672.)