Compravendita – vizi facilmente riconoscibili – garanzia – esclusione – operatività

Nel contratto di compravendita, l’articolo 1491 c.c. – in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto – non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione. Qualora la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto , ai fini dell’esclusione della garanzia di cui all’ultima parte dell’articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova  (Cassazione civile, sentenza n. 23521 del 18 novembre 2016)
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