Comune – responsabilità – soggetto aggredito da cane randagio – sussiste – danno riconducibile ad omissione di comportamenti dovuti

Il Comune deve rispondere dei danni patiti da un soggetto aggredito da un cane randagio, atteso che l’ente territoriale – ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo – e’ tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza ( Cassazione civile, sentenza n. 2741 del 12 Febbraio 2015)

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