Comunione ereditaria – immobile non comodamente divisibile – vendita all’incanto – rimedio residuale

Ai sensi dell’articolo 720 c.c., in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l’assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i piu’ richiedenti valutando ogni ragione di opportunita’ e convenienza, dandone adeguata motivazione; se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza (o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facolta’ di attribuzione dell’intero), soccorre il rimedio residuale della vendita all’incanto. (Corte di Cassazione, sentenza n. 10216 del 19 maggio 2015)

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