Condominio negli edifici – uso lastrico solare non comune a tutti i condomini – danni da infiltrazioni – responsabilità del proprietario (o dell’usuario esclusivo) del lastrico solare (o della terrazza a livello) e del condominio. Responsabilita’ – concorso – criterio di imputazione previsto dall’articolo 1126 c.c.

In tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorche’ di proprieta’ esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (articolo 1130 c.c., comma 1, n. 4) e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (articolo 1135 c.c., comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilita’, salva la rigorosa prova contraria della riferibilita’ del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’articolo 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”.(Cassazione civile,  Sezioni Unite   sentenza 10 Maggio 2016 n.  9449)