Contratto misto di vendita ed appalto: disciplina applicabile

Nel caso di contratto misto di vendita ed appalto, per stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, si applica il criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti. Pertanto si ha appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto (Cassazione civile, Ordinanza 26 settembre 2024 n. 25787).