Corte di Cassazione, sentenza 12 ottobre 2017, n. 23955

Corte di Cassazione,  12 ottobre 2017, n. 23955

(…omissis…)

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 21 aprile 2015, ha rigettato l’appello proposto dai coniugi G.A. e Ge.Pi.Lu. avverso la sentenza del Tribunale di (omissis) del 20 aprile 2012 che, a sua volta, aveva ritenuto inopponibile al creditore procedente N. P. s.r.l. un atto di costituzione in fondo patrimoniale di taluni beni immobili, pig.ti dalla predetta società.
Avverso tale decisione il G. e la Ge. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il tribunale ha rigettato l’opposizione all’esecuzione osservando, fra l’altro, che gli opponenti non hanno dato alcuna prova dell’opponibilità al creditore procedente dell’atto di costituzione in fondo patrimoniale degli immobili pignorati; prova che si sarebbe dovuta fornire producendo in giudizio non soltanto il predetto atto notarile, ma anche l’atto di matrimonio attestante la data dell’annotazione del regime patrimoniale, poiché l’opponibilità invocata dagli opponenti dipende dall’eventuale anteriorità di tale annotazione rispetto alla data di trascrizione del pignoramento.
La corte d’appello ha rilevato che gli opponenti non hanno prodotto l’atto di matrimonio neppure nel secondo grado di giudizio, nonostante i puntuali rilievi del tribunale. In particolare, gli appellanti hanno ritirato il fascicolo di parte all’udienza di precisazione delle conclusioni (come da annotazione a margine del relativo verbale) e non l’hanno più depositato, così impedendo al giudice d’appello di verificare la fondatezza della deduzione secondo cui il tribunale avrebbe errato nell’affermare che il documento non era stato prodotto in giudizio.
Su questo capo della sentenza si impuntano le censure articolate nel primo motivo, con il quale si deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 162, quarto comma, cod. civ..
I ricorrenti osservano, anzitutto, che l’avvenuto ritiro del fascicolo di parte sarebbe avvenuto d’iniziativa dello “avv. (omissis) dello Studio dell’avv. (omissis) di (omissis) senza alcuna specifica istruzione del sottoscritto procuratore degli appellanti”.
Il dato è assolutamente irrilevante, oltre che indimostrato, in quanto – a prescindere dal fatto che non si chiarisce a che titolo tale avv. (omissis) avrebbe partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla corte d’appello in rappresentanza degli appellanti non vi è dubbio che, quale che fosse l’incarico ricevuto, questi ultimi rispondono del suo operato quantomeno per culpa in eligendo.
Inoltre, in punto di diritto, i ricorrenti sostengono che l’art. 162, quarto comma, cod. civ. impone, quale condizione di opponibilità ai terzi, l’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale in calce all’atto di matrimonio, ma non anche la sua produzione in giudizio.
Il motivo è infondato.
Infatti, se è vero che la condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell’avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è data dalla annotazione dell’atto costitutivo in calce all’atto di matrimonio, è pur vero che in giudizio occorre fornire la prova dell’adempimento di tale onere. L’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione, pertanto, non è condizione sostanziale di opponibilità dell’atto ai terzi richiesta dall’art. 162 cod. civ., ma costituisce necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio.
Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto che l’omessa produzione in giudizio dell’atto dovesse comportare il rigetto dell’opposizione.
Giova aggiungere che, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10224 del 26/04/2017, Rv. 643996).
Poiché nella specie gli opponenti non hanno provato, al di là di quella generica e inammissibile deduzione circa l’operato dell’avv. (omissis), l’involontarietà del ritiro del proprio fascicolo di parte, correttamente la corte d’appello ha ritenuto l’opposizione infondata.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 cod. civ. e dell’art. 229 cod. proc. civ..
La censura riguarda la parte della sentenza della corte d’appello in cui è stato rilevato che agli esecutati non sarebbe bastato soltanto dimostrare l’opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi, ma anche che il debito era stato contratto per scopi estranei agli interessi della famiglia.
Trattandosi di una autonoma ratio decidendi, il motivo ad essa relativo è assorbito dal rigetto di quello concernente la motivazione principale del provvedimento impugnato, la quale da sola è sufficiente a reggere la decisione finale.
Nulla si dispone per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Sussistono invece i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.