L’art. 179 comma 1 lett. b) cod. civ. stabilisce che non costituiscono oggetto di comunione legale i beni acquistati dal coniuge per effetto di donazione o successione. Nel caso di costruzione realizzata su un terreno acquistato in forza di successione da un coniuge in regime di comunione legale si deve escludere l’acquisto in comproprietà tra i coniugi, dovendosi applicare il principio generale dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ., che non trova deroga nella disciplina della comunione legale (Cassazione civile, Ordinanza 22.04.2024 n. 10727)