Creditore chirografaro – intervento tardivo – termine ultimo

Sia nel regime dell’articolo 565 anteriore alla sostituzione operata dal D. L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, quanto nel regime successivo a tale sostituzione, la previsione come momento ultimo della possibilita’ di un intervento tardivo del creditore chirografario prima dell’udienza di cui all’articolo 596 c.p.c., andava e va intesa nel senso che tale intervento e’ ormai precluso dopo che tale udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) ed abbia avuto luogo con un’attivita’ di trattazione effettiva ai sensi di detta norma, ancorche’ venga disposto dopo di essa rinvio in prosecuzione della trattazione, mentre esso resta ancora possibile: a) qualora detta udienza, venga tenuta non gia’ con lo svolgimento di una simile attivita’ di trattazione, bensi’ con il solo compimento di attivita’ dirette a rimediare ad una nullita’ impediente il suo rituale svolgimento e dunque abbia luogo una trattazione solo a questo scopo ed in funzione dell’adozione del provvedimento per rimediare alla nullita’, seguendone la fissazione di una nuova udienza per la trattazione ai sensi dell’articolo 596; b) nel caso in cui l’udienza non abbia luogo per mero rinvio derivante da ragioni d’ufficio. In tali casi l’intervento e’ possibile ancora prima dell’udienza di rinvio (Cassazione civile,, sentenza n. 6432 del 31 Marzo 2015)

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