In base alla sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 2932 c.c. sorge immediatamente il credito per il prezzo del venditore – che non puo’ dirsi condizionato sospensivamente all’esercizio da parte del compratore della facolta’ di acquistare i beni oggetto del contratto – e poiche’ sono comunque espropriabili anche i crediti condizionati e quelli meramente eventuali, purche’ riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e gia’ esistente, il creditore del venditore puo’ procedere al pignoramento del credito per il prezzo a quest’ultimo spettante in base al contratto di vendita costituito per sentenza ai sensi dell’articolo 2932 c.c. e, in alternativa (anche nelle forme del pignoramento presso terzi, laddove si tratti di beni detenuti da un terzo o di crediti), dei diritti del venditore stesso sui beni oggetto della vendita, per l’ipotesi dell’eventuale risoluzione dello stesso, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore (Cassazione civile, sentenza 4 aprile 2017, n. 8682)