Curatore fallimentare/commercialista – risarcimento per danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attività di ausiliare di giustizia – copertura assicurazione per responsabilità civile – sussiste

Qualora il curatore fallimentare, commercialista, sia responsabile, ai sensi del combinato disposto della L.F., articolo 38, comma 1, ed articolo 2043 c.c., del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attivita’ di ausiliare di giustizia, l’assicuratore della responsabilita’ civile per la sua attivita’ professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che l’attivita’ di curatore fallimentare rientra tra le possibili attivita’ professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce la sua attivita’ professionale nell’ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (articoli 2227 e 2230 c.c.) relative al contratto di prestazione d’opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando nell’ambito di tale attivita’ espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d’ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri. (Cassazione civile , sentenza n. 12872 del 22 giugno 2015)

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