Decreto ingiuntivo opposizione e domanda nuova.


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per ingiunzione di pagamento, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto. Ciò può avvenire quando questa domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, riguardi lo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere al convenuto opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c. .(Cassazione civile, sentenza 24.03 2022 n. 9633.)

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