In sede di determinazione dell’assegno di divorzio, l’occupazione di fatto di un immobile da parte del coniuge configura utilità che fuoriesce dall’ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, rimanendo la difficolta’ di liberazione dell’immobile da parte del suo proprietario un dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali. (Cassazione Civile, ordinanza n.233 datata 11 gennaio 2016)