Nella determinazione della quota di spettanza della pensione e degli altri emolumenti percepiti dall’ex coniuge, si tiene conto sia del criterio della durata dei matrimoni, sia della eventuale esistenza di criteri correttivi (convivenza prematrimoniale, entità dell’assegno divorzile, condizioni economiche e personali) pervenendo però a una sostanziale equiparazione delle parti in conflitto nella attribuzione di tali indici di valutazione ulteriori sicché si ritiene pressoché esclusiva la rilevanza della durata dei rispettivi matrimoni (Corte di cassazione, ordinanza n. 23102 del 30 ottobre 2014)