Esecuzione forzata – vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino piu’ creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiche’ nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo e’ improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finche’ il titolo del creditore procedente ha conservato validità (Cassazione civile, Sezioni Unite Sent. Nr 61 del 7.01.2014)

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