Fallimento – Domanda curatela fallimentare per riscossione credito – domanda riconvenzionale per un controcredito – accertamento degli stessi da parte del giudice di merito – dichiarazione di compensazione.

In tema di compensazione, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia contrapposta domanda riconvenzionale riguardante un controcredito, il giudice di merito, accertati gli stessi, e’ tenuto a dichiarare la compensazione, ove richiesta, dei reciproci debiti e sino alla loro concorrenza. Tale conclusione deriva dall’applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 56, (cosiddetta legge fallimentare), la cui ratio e’ di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare, dal rispetto della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (articolo 112 c.p.c.), dal fatto che la compensazione si configura come conseguenza della pronuncia sulla domanda riconvenzionale. Per contro, non potra’ pronunziarsi sentenza di condanna del fallimento al pagamento del debito nella misura corrispondente all’eventuale eccedenza del credito verso il fallito, perche’ questa deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento (Cassazione civile, sentenza n. 21784 del 27 Ottobre 2015)