La possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito, deve ritenersi consentita: sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa. (Cassazione civile, sentenza n. 27531 del 30 dicembre 2014)