Fideiussione -possibilità di prevedere un limite di tempo inferiore a quello del rapporto garantito – sussiste.

La possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito, deve ritenersi consentita: sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa. (Cassazione civile, sentenza n. 27531 del 30 dicembre 2014)

LinkedIn
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM
Wordpress blog