Il giudizio di opposizione allo stato passivo e’ regolato dal principio dispositivo, sicche’ al creditore, la cui domanda L.F., ex articolo 93, sia stata respinta dal giudice delegato, e’ fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento L.F., ex articolo 99, la documentazione gia’ depositata in sede di verifica del passivo, che non puo’ essere acquisita “ex officio (Cassazione civile, sentenza n.15563 del 24 Luglio 2015)