Allorché è stata proposta una domanda di risarcimento per equivalente in caso di inadempimento dell’appaltatore o del prestatore d’opera, ai sensi dell’art. 1668, I comma, ultima parte, cod. civ., il giudice del merito deve esaminarla nel merito anche se con la stessa possano prodursi i medesimi effetti di una non proposta domanda di risarcimento in forma specifica, a norma dell’art. 1668, I comma cod civ., una volta accertati i presupposti soggettivi ed oggettivi, tipici della stessa ( Cassazione civile, sentenza n. 9879 del 14 maggio 2015)